Ordinanza emessa il 15 gennaio 2007 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile promosso da S.T. contro I.N.P.S. ed altro Straniero - Indennita' di accompagnamento per inabilita' - Condizione - Possesso della carta di soggiorno - Violazione dei doveri di solidarieta' sociale - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione delle norme di...

IL TRIBUNALE

Nella causa in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2006 al numero 181, promossa con ricorso depositato in data 1° febbraio 2006 da T.S., nata a Vlore - Albania il 25 aprile 1959, rappresentata dal curatore speciale avvocato Barbara Botti, elettivamente domiciliata a Brescia in via Aldo Moro, 48 presso lo studio dell'avvocato Antonio Carbonelli che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo, parte ricorrente;

Contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S. in persona del presidente, legale rappresentante in carica, con sede in Roma in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, a rogito notaio Linda Blasi di Roma, dall'avvocato Roberto Maio, con elezione di domicilio in Brescia, via Pietro Bulloni n. 14, presso l'ufficio legale distrettuale dell'istituto, parte resistente; e contro Ministero dell'economia e delle finanze - in persona del Ministro in carica pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dal funzionario Marina Bambara, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione provinciale dei servizi vari, in Brescia, via Cefalonia n. 50, parte resistente.

Conclusioni

Per la ricorrente

"Chiede che l'on.le Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza o prospettazione e previe le declaratorie del caso, voglia, disponendo, ove occorra, rimessione di questione di costituzionalita', condannare l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere in favore della ricorrente l'indennita' di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, con decorrenza, interessi legali e/o rivalutazione monetaria secondo le norme di legge; esentare parte ricorrente dal pagamento di spese, competenze e onorari del presente giudizio a norma dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 274, in quanto si trova nelle condizioni indicate nel medesimo articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 274, le cui variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente parte ricorrente si impegna a comunicare fino a che il processo non sia definito, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione che costituisce parte integrante delle conclusioni del presente ricorso. Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali e relativi accessori di legge. Con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario."; Per l'I.N.P.S.

"Voglia il tribunale adito cosi' giudicare: in principalita' e nel merito: rigettare il ricorso perche' infondato, spese come per legge; in linea gradata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni sopra formulate, ove fossero accertati i requisiti per il diritto alla provvidenza, limitare la pronuncia nei confronti dell'Istituto all'accertamento dell'obbligo di corrispondere la provvidenza economica stessa. Con espressa dispensa dalle spese a carico dell'Istituto, in ipotesi di sentenza di accertamento del diritto, per carenza di soccombenza sostanziale". Per il Ministero dell'economia e delle finanze.

"L'Amministrazione si rimette a giustizia in ordine alle domande proposte nel ricorso, omissis, con esclusione pertanto di qualsiasi statuizione ex art. 91 e ss. nei propri confronti.".

A scioglimento della riserva, assunta all'udienza dell'8 gennaio 2007, ha emesso la seguente ordinanza.

Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Brescia T.S., rappresentata dal procuratore speciale, avv. Barbara Botti, premesso di essere coniugata con due figlie minori e che, a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto in Comune di Montichiari, versa in stato di coma vegetativo, in conseguenza del quale con domanda amministrativa del 24 marzo 2005 ha richiesto il riconoscimento del diritto all'indennita' di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/l980, i cui requisiti sanitari sono stati riconosciuti dalla commissione sanitaria competente nella seduta del 24 marzo 2005, non accolto (provvedimento 23 agosto 2005 del Servizio provvidenze economiche agli invalidi civili dell'A.S.L.) per il mancato possesso della "carta di soggiorno", richiesto dall'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto dal 1° gennaio 2001, ha convenuto in giudizio l'INPS ed il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo l'attribuzione della provvidenza in oggetto, previa declaratoria di incostituzionalita' della disposizione sopra richiamata, preclusiva dell'accoglimento dell'istanza, per violazione del disposto di cui all'art. 35 Costituzione...

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