LEGGE REGIONALE 27 Marzo 2007, n. 7 - Istituzione del parco naturale dei Colli di Bergamo.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 13 del 30 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione e finalita' del parco naturale

  1. E' istituito il parco naturale dei Colli di Bergamo ai sensi dell'Art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

  2. Il parco naturale dei Colli di Bergamo e' istituito per le seguenti finalita':

    1. conservare specie animali e vegetali, associazioni vegetali o forestali, singolarita' geologiche, formazioni paleontologiche, comunita' biologiche, biotopi, valori scenici e panoramici, processi naturali, equilibri idraulici e idrogeologici, equilibri ecologici;

    2. applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche attraverso la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali;

    3. promuovere attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative e culturali compatibili;

    4. concorrere al recupero delle architetture vegetali e degli alberi monumentali;

    5. difendere e ricostituire gli equilibri idraulici e idrogeologici;

    6. promuovere e concorrere, con i comuni e gli enti gestori di altre aree protette limitrofe, all'individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici.

  3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata "Parco naturale dei Colli di Bergamo", allegata alla presente legge.

    Art. 2.

    Gestione del parco

  4. La gestione del parco naturale e' affidata al consorzio, gia' preposto alla gestione del parco regionale dei Colli di Bergamo, costituito con legge regionale 18 agosto 1977, n. 36 (Istituzione del parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo).

    Art. 3.

    Piano per il parco

  5. Il perseguimento delle finalita' istitutive, affidato all'ente gestore, e' attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'Art. 19 della legge regionale n. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di...

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