LEGGE REGIONALE 27 Febbraio 2007, n. 5 - Interventi normativi per l''attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007).

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 9 del 2 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi della legge n. 144/1999

  1. Il nucleo di valutazione di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), gia' individuato con deliberazione della giunta regionale n. 2764 del 22 dicembre 2000, assume la denominazione di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge n. 144/1999, di seguito denominato Nucleo, e svolge tutte le funzioni di supporto nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati dalla Regione.

  2. Il Nucleo si articola in un comitato d'indirizzo e in due distinte unita' tecniche.

  3. Il comitato d'indirizzo e' composto dal Presidente della giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, dall'Assessore competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, dall'Assessore competente in materia di risorse, o suo delegato, dall'Assessore competente in materia di territorio, o suo delegato, e dai coordinatori delle unita' tecniche di cui al comma 2. Il comitato d'indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno al fine di definire gli indirizzi generali dell'attivita' delle unita' tecniche e di valutare i risultati conseguiti sulla base di una relazione finale sull'attivita' svolta dalle stesse.

  4. Le due unita' tecniche, dotate di autonoma capacita' valutativa e di piena responsabilita' in relazione agli aspetti di propria competenza, sono l'Unita' tecnica Programmazione e finanze e l'Unita' tecnica Lavori pubblici.

  5. All'Unita' tecnica programmazione e finanze competono: funzioni di supporto alla programmazione e valutazione di piani e programmi, di valutazione dei progetti di investimento, di promozione e diffusione di strumenti metodologici; funzioni di promozione e sostegno della collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere infrastrutturali di interesse pubblico, avvalendosi della societa' finanziaria regionale. Spettano, in particolare, all'Unita' tecica programmazione e finanze:

    1. le funzioni del nucleo di valutazione regionale di cui all'Art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'Art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34);

    2. le funzioni dell'Unita' regionale per la finanza di progetto, di cui all'Art. 1, comma 12, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'Art. 9-ter della legge regionale n. 34/1978);

    3. le funzioni di valutazione dei programmi e progetti di cui alla legge regionale 14 dicembre 1991, n: 33 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL));

    4. le funzioni di valutazione dei programmi e progetti di cui alla legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994);

    5. le funzioni di valutazione dei programmi integrati di sviluppo locale (PISL) e dei Contratti di Recupero Produttivo di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) e al regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 (Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 "Programmazione negoziata regionale").

  6. All'Unita' tecnica Lavori pubblici compete la funzione di formulare pareri in merito a' progetti di lavori pubblici, assumendo le funzioni del Consiglio regionale dei lavori pubblici, di cui all'Art. 3, commi 85 e seguenti della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"). A tal fine l'Unita' tecnica verifica la congruita' tecnico- amministrativa dei progetti alla normativa vigente e agli standard tecnici attinenti al settore delle opere pubbliche.

  7. Con una o piu' deliberazioni della giunta regionale:

    1. sono specificate le funzioni di cui ai commi 5 e 6, prevedendo l'osservanza dei criteri e modalita' stabiliti dalle singole leggi d'intervento e da altre disposizioni, nonche' le modalita' di espressione dei pareri di cui ai commi 9 e 10, anche con riferimento al livello progettuale richiesto;

    2. e' determinata la composizione delle due unita' tecniche, nel rispetto dei seguenti criteri:

      1) coordinamento dell'Unita' tecnica Programmazione e finanze affidato al Direttore generale della Presidenza, o suo delegato, che partecipa con diritto di voto all'unita' di cui al comma 6;

      2) coordinamento dell'Unita' tecnica Lavori pubblici affidato al direttore generale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, che partecipa con diritto di voto alla unita' di cui al comma 5;

      3) numero dei componenti dell'Unita' tecnica programmazione e finanze non superiore a 14, di cui non piu' di otto nominati tra soggetti esterni all'Amministrazione e dotati di qualificata esperienza e professionalita' nel settore di competenza;

      4) numero dei componenti dell'Unita' tecnica Lavori pubblici non superiore a 21, di cui non piu' di 16 nominati tra soggetti esterni all'Amministrazione e dotati di qualificata esperienza e professionalita' nel settore di competenza, anche in rappresentanza delle autonomie locali e funzionali; alle riunioni possono essere invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni statali per le materie di competenza;

    3. sono determinate le modalita' di nomina dei componenti, di organizzazione e di funzionamento delle unita' tecniche, la durata, nonche' i compensi spettanti ai componenti esterni prevedono:

      1) che il conferimento degli incarichi avvenga con le modalita' di cui al comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), sulla base delle valutazioni dei curricula presentati dai candidati;

      2) che le attivita' di supporto e di segreteria delle unita' tecniche siano assicurate dalle Direzioni regionali competenti in materia di programmazione integrata e di opere pubbliche.

  8. Ai componenti delle unita' tecniche di cui al comma 4 si applicano le cause di esclusione e incompatibilita' previste dalla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione).

  9. I pareri di cui al comma 6 riguardano:

    1. progetti relativi a lavori pubblici sussidiati di cui all'Art. 3, comma 76, della legge regionale n. 1/2000, di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro;

    2. progetti relativi a lavori pubblici di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro;

    3. ogni altro oggetto sottoposto su richiesta delle Direzioni generali interessate;

    4. opere di edilizia sanitaria di importo superiore a 25 milioni di euro, finanziate per almeno il cinquanta per cento dalla Regione e/o dallo Stato, ricomprese in accordi di programma quadro sottoscritti con il Governo nazionale;

    5. ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

  10. Sono sottoposti al parere delle strutture regionali territoriali competenti in materia di lavori pubblici, secondo criteri stabiliti dal Nucleo di cui al presente articolo:

    1. i progetti relativi a lavori sussidiati d'importo superiore a 300 mila euro ed inferiore a 7,5 milioni di euro, fermi restando i limiti stabiliti dall'Art. 3, comma 77, della legge regionale n. 1/2000 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati;

    2. i progetti relativi a lavori pubblici di competenza regionale d'importo superiore a 300 mila euro ed inferiore a 7,5 milioni di euro.

  11. I pareri di cui ai commi 9 e 10 sono resi rispettivamente entro novanta e sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e sono soggetti al...

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