LEGGE REGIONALE 7 Giugno 2007, n. 13 - Norme urgenti in materia di sostegno finanziario alla gestione di servizi e di interventi sociali.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 24 del 13 giugno 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1. Acconto sul finanziamento per l'anno 2007 delle funzioni socio assistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni
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Per l'anno 2007, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'Art. 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e' autorizzata l'erogazione, ai comuni singoli o associati, a titolo di anticipazione, di un importo pari al 70 per cento di quanto agli stessi gia' erogato nell'anno 2006 i sensi dell'Art. 4, comma 6, lettera b), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), calcolato al netto delle risorse destinate al mantenimento e al riequilibrio dei servizi e di quelle a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi.
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Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unita' previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 4697, 4699 e 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
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Per l'anno 2007, nelle more dell'adozione del provvedimento della giunta regionale di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 6/2006, le risorse di cui al Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine sono erogate agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni, in via di anticipazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo gia' erogato nell'anno 2006.
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Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unita' previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 4517 e 4518 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 2.
Modifica dell'Art. 39 della legge regionale n. 6/2006
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Al comma 2 dell'Art. 39 della legge regionale n. 6/2006 dopo le parole: "l'entita' della quota" sono inserite le seguenti: "da ripartire tra i comuni singoli o associati".
Art. 3.
Modifica degli articoli 30 e 39 della...
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