LEGGE REGIONALE 12 Giugno 2007, n. 21 - Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 28 del

20 giugno 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La presente legge stabilisce le linee generali dell'organizzazione delle strutture e dei servizi del Consiglio regionale, ai sensi dell'Art. 31 dello statuto e nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  2. L'organizzazione del Consiglio regionale si ispira al modello delle assemblee parlamentari ed ai seguenti criteri:

    1. piena autonomia organizzativa, funzionale, patrimoniale e contabile dell'Assemblea legislativa;

    2. distinzione delle responsabilita' e dei poteri del Presidente del Consiglio e dell'ufficio di presidenza, nonche' degli altri organi consiliari da quelli propri della dirigenza;

    3. flessibilita' organizzativa e della gestione delle risorse umane;

    4. organizzazione del lavoro per processi.

  3. Il sistema organizzativo del Consiglio regionale assicura i servizi di supporto necessari allo svolgimento delle funzioni legislative, di indirizzo e controllo al fine di assicurare:

    1. la qualita' della produzione normativa, con particolare riferimento all'adozione di metodologie e tecniche finalizzate a garantire l'efficacia e la fattibilita' delle leggi;

    2. il controllo sull'attuazione delle leggi e dei regolamenti e la valutazione delle politiche regionali;

    3. l'efficacia dell'informazione e della comunicazione istituzionale sull'attivita' del Consiglio, interna ed esterna, anche attraverso l'impiego e lo sviluppo di sistemi informatici e telematici;

    4. l'attuazione di percorsi formativi volti allo sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse umane e professionali;

    5. il controllo su costi, rendimenti e risultati dell'attivita' svolta dalle strutture e dai servizi.

    Art. 2.

    Disciplina di attuazione

  4. L'ufficio di presidenza, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, definisce indirizzi e criteri generali di carattere organizzativo. Sulla base di tali criteri l'ufficio di presidenza approva i regolamenti di organizzazione finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto delle norme della presente legge e dei contratti collettivi di lavoro, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali.

    Art. 3.

    Presidente del Consiglio regionale

  5. Il Presidente del Consiglio regionale:

    1. rappresenta in giudizio il Consiglio regionale nelle controversie legate ad atti di esercizio dell'autonomia consiliare e, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza, promuove davanti alla autorita' giudiziaria le azioni necessarie;

    2. propone all'ufficio di presidenza la nomina del segretario generale;

    3. presenta all'ufficio di presidenza una relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi della Segreteria generale.

    Art. 4.

    Ufficio di presidenza

  6. L'Ufficio di presidenza:

    1. approva i regolamenti di organizzazione di cui all'Art. 2;

    2. delibera la nomina del segretario generale, su proposta del Presidente;

    3. attribuisce gli obiettivi annuali del segretario generale, contestualmente al bilancio di direzione;

    4. adotta i provvedimenti...

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