LEGGE REGIONALE 12 Giugno 2007, n. 21 - Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale.
20 giugno 2007)
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
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La presente legge stabilisce le linee generali dell'organizzazione delle strutture e dei servizi del Consiglio regionale, ai sensi dell'Art. 31 dello statuto e nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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L'organizzazione del Consiglio regionale si ispira al modello delle assemblee parlamentari ed ai seguenti criteri:
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piena autonomia organizzativa, funzionale, patrimoniale e contabile dell'Assemblea legislativa;
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distinzione delle responsabilita' e dei poteri del Presidente del Consiglio e dell'ufficio di presidenza, nonche' degli altri organi consiliari da quelli propri della dirigenza;
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flessibilita' organizzativa e della gestione delle risorse umane;
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organizzazione del lavoro per processi.
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Il sistema organizzativo del Consiglio regionale assicura i servizi di supporto necessari allo svolgimento delle funzioni legislative, di indirizzo e controllo al fine di assicurare:
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la qualita' della produzione normativa, con particolare riferimento all'adozione di metodologie e tecniche finalizzate a garantire l'efficacia e la fattibilita' delle leggi;
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il controllo sull'attuazione delle leggi e dei regolamenti e la valutazione delle politiche regionali;
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l'efficacia dell'informazione e della comunicazione istituzionale sull'attivita' del Consiglio, interna ed esterna, anche attraverso l'impiego e lo sviluppo di sistemi informatici e telematici;
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l'attuazione di percorsi formativi volti allo sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse umane e professionali;
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il controllo su costi, rendimenti e risultati dell'attivita' svolta dalle strutture e dai servizi.
Art. 2.
Disciplina di attuazione
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L'ufficio di presidenza, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, definisce indirizzi e criteri generali di carattere organizzativo. Sulla base di tali criteri l'ufficio di presidenza approva i regolamenti di organizzazione finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto delle norme della presente legge e dei contratti collettivi di lavoro, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali.
Art. 3.
Presidente del Consiglio regionale
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Il Presidente del Consiglio regionale:
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rappresenta in giudizio il Consiglio regionale nelle controversie legate ad atti di esercizio dell'autonomia consiliare e, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza, promuove davanti alla autorita' giudiziaria le azioni necessarie;
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propone all'ufficio di presidenza la nomina del segretario generale;
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presenta all'ufficio di presidenza una relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi della Segreteria generale.
Art. 4.
Ufficio di presidenza
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L'Ufficio di presidenza:
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approva i regolamenti di organizzazione di cui all'Art. 2;
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delibera la nomina del segretario generale, su proposta del Presidente;
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attribuisce gli obiettivi annuali del segretario generale, contestualmente al bilancio di direzione;
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adotta i provvedimenti...
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