LEGGE REGIONALE 26 Luglio 2007, n. 13 - Legge finanziaria regionale adottata a norma dell''art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l''approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l''esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

108 del 26 luglio 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

  1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalita' di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo regionale sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

    1. Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e Art. 13, legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)" - esercizio 2007: Euro 1.045.533,07;

    2. Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 17, legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e Art. 13, legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)" - esercizio 2007: Euro 2.917.672,06;

    3. Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (Art. 17, legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)" - esercizio 2007: Euro 20.986.794,87;

    4. Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali e ad altri Enti della pubblica amministrazione per lo sviluppo del piano telematico regionale (legge regionale 2.4 maggio 2004, n. 11)" - esercizio 2007: Euro 50.000,00.

    Art. 2.

    Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001

  2. Dopo l'Art. 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) e' aggiunto il seguente:

    "Art. 14-bis. (Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali).- 1. Al fine di favorire le scelte che i comuni dovranno compiere in merito alle modalita' con cui esercitare, dal 1° novembre 2007, le funzioni catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e dei relativi provvedimenti attuativi, e per incentivare l'esercizio associato di tali funzioni da parte delle forme associative della presente legge e del Nuovo Circondario Imolese, la Regione concorre, in convenzione con l'ANCI regionale, alle spese per l'elaborazione di studi di fattibilita' imperniati sulle forme associative mediante la concessione di un finanziamento "una tantum".

  3. In attuazione di quanto previsto al comma 1, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalita' per la concessione del finanziamento stesso.

  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' disposta per l'esercizio 2007 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 200.000,00 (Cap. 03201 - Nuova istituzione - U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale).".

    Art. 3. Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere.

  5. La giunta regionale e' autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.

  6. La giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalita' per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

  7. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, di nuova istituzione, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945.

    Art. 4.

    Interventi nel settore dell'artigianato

  8. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalita' indicate nella legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana - e' disposta la seguente autorizzazione di spesa:

    1. Cap. 22258 "contributi a Enti locali territoriali per 1'allestimento e' il potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e la realizzazione di infrastrutture di reti nonche' di centri integrati di servizio (Art. 5, comma 1, lettera c-bis), legge regionale 16 maggio 1994, n. 20)" - esercizio 2007: Euro 5.000.000,00.

    Art. 5. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

  9. L'autorizzazione disposta dall'Art. 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'Art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009), per l'esercizio 2007, e' aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100.

    Art. 6.

    Mercati e centri agro-alimentari

  10. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma dell'Art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 aprile 1995, n. 47 (Interventi per favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49), e' disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 27000 e afferente alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 - Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva.

    Art. 7.

    Porti regionali e comunali

  11. L'autorizzazione di spesa disposta dall'Art. 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'Art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009) e' incrementata per l'esercizio 2007 di Euro 60.000,00 (Cap. 41250, U.P.B. 1.4.4.3.15800 - Porti regionali e comunali).

    Art. 8.

    Investimenti nel settore dei trasporti

  12. L'autorizzazione di spesa disposta dall'Art. 19, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'Art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009), e' revocata (Cap. 43221, U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualita' della mobilita' urbana).

    Art. 9.

    Rete viaria di interesse regionale

  13. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilita' di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), e' disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul sotto indicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200

    - Miglioramento e costruzione opere stradali:

    1. Cap. 45184 "Finanziamenti a province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (Art. 167, comma 2, lettera a) e b), legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)" - esercizio 2007: Euro 7.500.000,00.

    Art. 10. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al reintegro del capitale sociale della Societa' per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi - Forli'

  14. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Societa' SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" della quale e' gia' socio ai sensi dell'Art. 29...

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