Sentenza nº 8951 da Lazio, Roma, 14 Settembre 2007

Data di Resoluzione14 Settembre 2007
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Prima Sezione

nelle persone dei magistrati:

Dott. Pasquale de Lise Presidente

Dott. Antonino Savo Amodio Componente

Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 12408 del 2002, proposto da

Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A.

in persona del dott. Leopoldo Conforti e del dott. Cosimo Giulio De Metrio nelle rispettive qualità di "Senior Vice President Fiscal, Legal and Company Affairs" e di "Managing Director Air Transport Division", rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Gaetano Scoca, Claudio Tesauro e Marcello Molè ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Paisiello n. 55

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

nonché

Giuseppe Arena, non costituito

per l'annullamento

del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato assunto nell'adunanza del 1° agosto 2002 e notificato ad Alitalia in data 8 agosto 2002, con il quale l'Autorità ha ritenuto che le società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., Meridiana S.p.A., Alpi Eagles S.p.A., Air Europe S.p.A., Volare Airlines S.p.A. ed Air One S.p.A., concertando l'applicazione contestuale di un supplemento tariffario di identico importo, hanno posto in essere, in violazione dell'art. 2, co. 2, L. 287/1990, un'intesa complessa, consistente in una pratica concordata che ha avuto ad oggetto e per effetto l'alterazione della concorrenza nella fornitura del servizio di trasporto aereo sulle rotte nazionali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla udienza pubblica del 20 giugno 2007, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avv.ti Marcello Molè e Francesco Vetrò, quest'ultimo su delega dell'avv. Franco Gaetano Scoca per la ricorrente, e l'avvocato dello Stato Barbara Tidore;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 11038 adottato nell'adunanza del 1° agosto 2002, ha deliberato che:

. le società Alitalia Linee Aeree Italiane Spa, Meridiana Spa, Alpi Eagles Spa, Air Europe Spa, Volare Airlines Spa ed Air One Spa, concertando l'applicazione contestuale di un supplemento tariffario di identico importo, hanno posto in essere, in violazione dell'art. 2, co. 2, L. 287/1990, un'intesa complessa, consistente in una pratica concordata che ha avuto ad oggetto e per effetto l'alterazione della concorrenza nella fornitura del servizio di trasporto aereo sulle rotte nazionali;

. in ragione della gravità e durata dell'infrazione alle predette società vengono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: Alitalia Spa ¤ 1.582.052; Meridiana Spa ¤ 86.401; Alpi Eagles Spa ¤ 19.470; Air One Spa ¤ 35.161; Air Europe Spa ¤ 62.711; Volare Airlines Spa ¤ 52.687.

L'Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

  1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 L. 287/1990 e 81 del Trattato UE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta.

    Il parallelismo riscontrato con riferimento all'applicazione del fuel surchage sarebbe frutto di un lecito calcolo di convenienza economica, del tutto naturale in un mercato trasparente e dalla struttura oligopolistica come quello del trasporto aereo e ciò costituirebbe una valida spiegazione alternativa alla presunta concertazione inducendo ad escludere che nel caso di specie possa configurarsi una violazione dell'art. 2 L. 287/1990.

    Il mercato del trasporto aereo presenterebbe caratteristiche peculiari per le quali la conoscenza da parte di un vettore della struttura tariffaria altrui sarebbe necessaria e fisiologica nonché tale da consentire lo svolgimento di dinamiche pro-competitive, piuttosto che dar luogo ad una potenziale restrizione della concorrenza, atteso che ciascun vettore vende anche i prodotti dei suoi concorrenti quando deve completare il percorso richiesto con tratte non direttamente servite o servite in orari differenti, per cui deve disporre di informazioni relative ad orari, disponibilità di posti e tariffe e la possibilità di vendere prodotti altrui comporta anche la necessità di "condividere" la rete distributiva; il mercato del trasporto aereo, inoltre, sarebbe caratterizzato da particolari tipi di accordi tra i vettori, onde assicurare al consumatore una certa flessibilità nella fruizione del servizio.

    La "trasparenza" e la struttura oligopolistica del mercato in esame, insomma, renderebbero praticamente fisiologico l'allineamento alle condizioni economiche proposte dagli altri operatori (c.d. matching), ma ciò non altererebbe la concorrenza rimanendo spazio per competere nella predisposizione delle tariffe promozionali, nelle tariffe negoziate individualmente con particolari categorie di clienti e nella diversa allocazione delle tariffe.

    La reciproca conoscenza delle tariffe dei vari operatori, pertanto, non costituirebbe un'informazione sensibile ma un'informazione facilmente reperibile che, in ogni caso, consentirebbe lo svolgimento di dinamiche pro-competitive che si riflettono in un effettivo beneficio per i consumatori finali ovvero i passeggeri.

    Nel caso di specie, la separazione tra la tariffa-base ed il fuel surcharge avrebbe consentito di mantenere inalterata la propria posizione nel fare display dei sistemi telematici, sia nel caso in cui l'incremento fosse stato introdotto anche dai concorrenti sia nel caso contrario. Il fuel surcharge, peraltro, era un supplemento destinato ad essere applicato sulla origine-destinazione e non sulle singole tratte, per cui inevitabilmente Alitalia avrebbe dovuto informare di ciò gli altri vettori.

    La necessità di salvaguardare le relazioni di interlining e di "combinabilità", in definitiva, costituirebbe una razionale spiegazione alternativa alla concertazione ed il parallelismo riscontrato sarebbe un c.d. parallelismo "naturale o intelligente", tipico dei mercati oligopolistici o relativamente concentrati, quale quello del trasporto aereo, in cui la tendenza delle imprese ad allinearsi ai comportamenti dei propri concorrenti sarebbe fisiologica.

    I documenti presi in considerazione non avrebbero il carattere di indizi gravi, precisi e concordanti della presunta concertazione, atteso che Alitalia aveva già autonomamente deciso di procedere all'introduzione del supplemento, fissandone il relativo importo e la data di adozione ed il presunto parallelismo dei comportamenti si sarebbe limitato alla sola componente del fuel surcharge.

    L'incremento del fuel surcharge da L. 10.000 a L. 24.000, applicato nel mese di agosto 2000 per i voli con partenza dal 1° settembre, sarebbe frutto di una decisione autonoma di Alitalia non ricollegabile ai pregressi contatti intercorsi tra le varie compagnie. In particolare, il comunicato stampa del 18 agosto 2000, diretto ad assolvere un obbligo di trasparenza nei confronti dei consumatori, sarebbe attribuibile ad un'autonoma scelta imprenditoriale, indipendente ed alternativa all'esistenza dell'asserita pratica concordata e non avrebbe offerto alcuna certezza in merito alle possibili reazioni dei concorrenti.

    Il fuel surcharge, pur rappresentando una componente della tariffa, per le modalità di applicazione e di percezione da parte dei consumatori non avrebbe potuto costituire una leva concorrenziale.

    La prova dell'effetto anticoncorrenziale dell'intesa non ci sarebbe stata né sarebbe stata possibile. Nel periodo di vigenza del fuel surcharge, peraltro, la concorrenza sulle fare basis sarebbe stata particolarmente intensa tanto da comportare una generale diminuzione delle tariffe o un maggiore numero di tariffe promozionali.

    L'infrazione, comunque, non sarebbe grave tenuto anche conto che l'applicazione del fuel surcharge avrebbe semplicemente consentito di trasferire sui consumatori una parte limitata del maggior costo sostenuto per il carburante, mentre la durata dell'infrazione sarebbe dovuta essere calcolata soltanto con riferimento all'introduzione del primo incremento. A ciò andrebbe aggiunto il comportamento collaborativo di Alitalia.

  2. Violazione degli artt. 3, 7 e ss. L. 241/1990. Violazione dei principi in materia di contraddittorio procedimentale e di garanzia del diritto alla difesa nei procedimenti sanzionatori. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà della stessa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 L. 287/1990.

    Il provvedimento sarebbe carente di istruttoria e di motivazione.

    Lo svolgimento dell'attività istruttoria avrebbe evidenziato come l'Autorità procedente non abbia attribuito alcun rilievo alle circostanze di fatto evidenziate da Alitalia nelle proprie memorie.

    La determinazione della misura della sanzione pecuniaria irrogata sarebbe di conseguenza anch'essa viziata.

    L'Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

    La ricorrente ha prodotto ulteriore memoria a sostegno ed illustrazione delle proprie ragioni.

    All'udienza pubblica del 20 giugno 2007, la causa è stata trattenuta per la decisione.

    DIRITTO

  3. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il provvedimento n. 11038 adottato nell'adunanza del 1° agosto 2002, ha deliberato che:

    . le società Alitalia Linee Aeree Italiane Spa, Meridiana Spa, Alpi Eagles Spa, Air Europe Spa, Volare Airlines Spa ed Air One Spa, concertando l'applicazione contestuale di un supplemento tariffario di identico importo, hanno...

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