Ordinanza emessa il 17 aprile 2007 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Pirrami Ettore Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma,...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 8005/07 r.g. trib. a carico di Pirrami Ettore, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 1 e comma 1-bis del d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, "perche', in esecuzione del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, vendeva e comunque cedeva a Casciotti Alberto gr. 0,9 di sostanza stupefacente del tipo eroina ed illecitamente deteneva gr. 10,8 di sostanza stupefacente del tipo eroina che per quantita', modalita' di confezionamento (suddivisa in 12 involucri) ed altre circostanze dell'azione (v. verbale di arresto) appariva destinava ad un uso non esclusivamente personale. Recidiva specifica reiterata. In Roma 21 marzo 2007", all'udienza del 17 aprile 2007 ha pronunziato la seguente ordinanza.

Ritiene il tribunale che ricorrano le condizioni di cui all'art. 23 della legge 1 1 marzo 1953, n. 87, per sollevare, su conforme eccezione della difesa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, codice penale, come novellato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 99, quarto comma, c.p., stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

La questione appare invero rilevante, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale della norma in questione, e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza della questione, si osservi quanto segue.

In data 21 marzo 2007 Pirrami Ettore aveva tratto in arresto dinanzi a questo tribunale per la convalida e il successivo giudizio direttissimo in relazione al reato descritto in epigrafe. Convalidato l'arresto, all'udienza successiva l'imputato, a messo del proprio difensore, avanzava richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato, subordinato all'acquisizione di certificazione della A.S.L. di Roma, e il tribunale disponeva in conformita'. Indi, la difesa medesima sollevava questione di legittimita' costituzione del menzionato art. 69, comma 4 c.p.p. in relazione ai profili sopra precisati.

Ebbene, va premesso, anzitutto, che, in ipotesi, l'episodio in addebito e' suscettibile di essere ricondotto alla fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990. Cio', in particolare, in considerazione del modesto dato ponderale della sostanza rinvenuta nella disponibilita' del presunto acquirente Casciotti e del Pirrami - dall'analisi tossicologica e' risultato che l'involucro sequestro al primo conteneva gr. 0,187 di sostanza con il principio attivo dell'eroina nella misura del 14,7%, dalla quale e' possibile ricavare una singola dose media, mentre l'involucro sequestro al secondo conteneva gr. 2,913 di sostanza con il principio attivo dell'eroina nella misura del 15,0%, dalla quale e' possibile ricavare 17 singole dosi medie -, dati, questi, che indubbiamente evidenziano la contenuta offensivita' della condotta e consentono agevolmente di ricondurre l'episodio ad un...

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