Ordinanza emessa il 20 aprile 2007 dal giudice di pace di Sorgono nel procedimento civile promosso da Murru Alessandro contro Prefettura di Nuoro Sanzioni amministrative - Violazioni del codice della strada comportanti sanzione amministrativa pecuniaria la cui entita' e' demandata alla determinazione del Prefetto - Opposizione avverso l'ordinanz...

il giudice di pace

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa n. 134/C/06 (Murru - Pref. Nuoro) ha pronunciato il 20 aprile 2007, in pubblica udienza, la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Con ricorso del 16 dicembre 2006 Murru Alessandro proponeva tempestiva opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione n. 2886/02/SA del Prefetto di Nuoro in data 13 ottobre 2006 - a lui notificata il 14 dicembre 2006 - con la quale gli era stata inflitta la sanzione amministrativa di Euro 71,00 per violazione dell'art. 192 c.d.s. (inosservanza dell'intimazione di arrestarsi, a lui rivolta da Carabinieri in servizio di polizia stradale) commessa il 5 ottobre 2002.

Sosteneva il ricorrente:

  1. che egli non aveva ricevuto notifica di alcun verbale;

  2. che, nell'ordinanza impugnata, vi erano errori nell'indicazione della sua data di nascita e del numero di targa del suo veicolo;

  3. che, nell'emissione dell'ordinanza stessa, erano stati superati i termini perentori di cui al comma 1-bis dell'art. 204 codice della strada, con conseguente decadenza del prefetto dal potere sanzionatorio.

Chiedeva egli, in via provvisoria, la sospensione del provvedimento per gravi motivi e, in via definitiva, il suo annullamento per i motivi di cui sopra.

Concessa da questo giudice la provvisoria sospensione ai sensi dell'art. 22 della legge citata, si costituiva con suo funzionario il Prefetto di Nuoro, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Accertata l'infondatezza dei primi due motivi di opposizione - di quello sub a), per aver avuto il Murru copia del verbale, nell'immediatezza della contestazione; di quello sub b), per manifesta irrilevanza dei lamentati errori, ai fini dell'esatta individuazione dell'illecito e del relativo diritto di difesa - non riteneva questo giudice, invece, di rigettare il terzo indicato sub c), malgrado l'obiettiva inapplicabilita' alla concreta fattispecie del suddetto art. 204 c.d.s.: cio', nella considerazione che tra la data del verbale (5 ottobre 2002) e quella dell'ordinanza prefettizia (13 ottobre 2006) erano trascorsi oltre quattro anni. Era opinione del giudicante, infatti - ed a questa si era egli sempre attenuto nelle sue decisioni, fino alla sentenza Cass., sez. un. 9591 del 27 aprile 2006, di tenore totalmente opposto - che ai procedimenti sanzionatori, previsti dalla legge n. 689/1981, fosse applicabile (sotto il profilo della loro...

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