TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA Sez. III - Napoli

Ricorso amministrativo n. 6936/1992 R.G.

Con ricorso notificato in data 25 e 26 giugno 1992 De Marco Sara collocata al 235° posto della graduatoria degli idonei, con voti 61,10, ma non in posizione utile per accedere alla II qualifica dirigenziale, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Silio Aedo Violante e Giovanni Basile, con domicilio eletto in Napoli, via Tino di Camaino n. 6, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione: a) del decreto del presidente della Giunta regionale della Campania n. 7055 del 27 aprile 1992, pubblicato sul B.U.R.C. del 28 aprile 1992 di approvazione della graduatoria dei partecipanti alla selezione per l'accesso alla II qualifica dirigenziale del ruolo del personale della Giunta regionale della Campania di cui all'art. 36, L.R. 23 maggio 1984, n. 27; b) degli atti tutti in essa richiamati ed in particolare de: b1) la delibera della Giunta regionale n. 1816 del 17 aprile 1992; b2) il D.P.G.R. n. 3442 del 1° aprile 1992; b3) la delibera della G.R. n. 5737 del 7 agosto 1991 ed il pedissequo D.P.G.R. n. 8323 del 9 agosto 1991; c) del decreto del presidente della G.R. della Campania n. 6054 del 27 aprile 1992, pubblicato sul B.U.R.C. del 28 aprile 1992, di nomina dei dirigenti alla II qualifica dirigenziale del ruolo del personale della G.R. della Campania; d) degli ulteriori atti in esso pure richiamati ed in particolare de: d1) il D.P.G.R. n. 7055 del 27 aprile 1992; d2) la delibera della G.R. n. 1284 del 28 febbraio 1992; e) di ogni altro atto agli stessi comunque preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi i verbali tutti della Commissione Giudicatrice e gli atti adottati dalla stessa. Il ricorso si articola sulla base dei seguenti cinque motivi:

1) violazione di legge, violazione in particolare dell'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, eccesso di potere per straripamento, violazione del giusto procedimento, carenza dei presupposti, omessa ponderazione, difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed altri aspetti, illegittimita' in via autonoma ed in via derivata, per illegittimita' degli atti del procedimento concorsuale, a causa di una illegittima composizione della Commissione giudicatrice; 2) violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell'art. 4, legge reg. 4 luglio 1991, n. 13, violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi, eccesso di potere per illogicita', straripamento, perplessita', difetto di motivazione...

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