Sentenze nº T-196/02 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 12 Settembre 2007

Data di Resoluzione12 Settembre 2007
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-196/02

Nella causa T-196/02,

MTU Friedrichshafen GmbH, con sede in Friedrichshafen (Germania), rappresentata dai sigg. F.†Montag e T.†L¸bbig, avv.ti,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunit‡ europee, rappresentata dai sigg.†V.†Kreuschitz, V.†Di Bucci e T.†Scharf, in qualit‡ di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento dell-art.†3, n.†2, della decisione della Commissione 9 aprile 2002, 2002/898/CE, relativa all-aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH (GU†L†314, pag.†75),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dal sig. H.†Legal, presidente, dalla sig.ra I.†Wiszniewska-Bia-ecka, dai sigg.†V.†Vadapalas, E.†Moavero Milanesi e N.†Wahl, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andov·, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 maggio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1††††††††L-art.†87 CE dispone quanto segue:

´1.††††††Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(-)ª.

2††††††††L-art.†88†CE recita:

´(-)

  1. ††††††Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non Ë compatibile con il mercato comune a norma dell-articolo 87, oppure che tale aiuto Ë attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

    (-)ª.

    3††††††††Ai sensi dell-art.†10 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n.†659, recante modalit‡ di applicazione dell-articolo [88]†CE (GU†L†83, pag.†1):

    ´1.††††††La Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano.

  2. ††††††Se necessario, essa chiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, l-articolo 2, paragrafo 2, e l-articolo 5, paragrafi 1 e 2.

  3. ††††††Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell-articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (in seguito denominata -ingiunzione di fornire informazioni-). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere forniteª.

    4††††††††L-art.†13, n.†1, del regolamento n.†659/1999 prevede quanto segue:

    ´L-esame di presunti aiuti illegali d‡ luogo ad una decisione a norma dell-articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d-indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell-articolo 7. In caso di mancato rispetto, da parte d-uno Stato membro, dell-ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione Ë adottata in base alle informazioni disponibiliª.

    5††††††††L-art.†14 del medesimo regolamento dispone:

    ´1.††††††Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l-aiuto dal beneficiario (in seguito denominata -decisione di recupero-). La Commissione non impone il recupero dell-aiuto qualora ciÚ sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

    (-)ª.

    Fatti all-origine della controversia

    6††††††††Con lettera 9 aprile 1998, le autorit‡ tedesche hanno notificato alla Commissione diversi contributi finanziari, concessi in particolare per il tramite della Bundesanstalt f¸r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (in prosieguo: la ´BvSª) a favore della SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH (in prosieguo: il ´SKL-Mª), nell-ambito della sua ristrutturazione. Essendo gi‡ stato concessa una parte di questi aiuti, il fascicolo Ë stato registrato come aiuto non notificato, con il riferimento NN†56/98.

    7††††††††La SKL-M, che, prima della sua ristrutturazione, faceva parte del gruppo Lontra Beteiligungsholding GmbH, Ë un-impresa che opera nel settore della produzione di motori per navi e battelli.

    8††††††††Per il tramite della BvS, Ë stato instaurato un rapporto contrattuale durante il 1997 tra la SKL-M e l-impresa MTU Friedrichshafen GmbH (in prosieguo: ´MTUª o la ´ricorrenteª), che opera nel settore della produzione di motori Diesel di rilevante potenza, nella prospettiva del rilevamento della SKL-M da parte della MTU.

    9††††††††Il 5 novembre 1997, sono stati conclusi due accordi tra la MTU e la SKL-M. Il primo accordo concede alla MTU un-opzione di acquisto di quote della SKL-M, con la facolt‡ di acquisire la totalit‡ delle quote per un marco simbolico fino al 1∞ dicembre 1999, successivamente ad un ´prezzo ragionevoleª fino al 31 dicembre 2001. Il secondo accordo (il Wechselseitiger Lizenz- und Kooperationsvertag zwischen SKL-M und MTU; in prosieguo: il ´WLKVª), relativo alla creazione di un-impresa comune, stabiliva le modalit‡ dell-uso comune del know how esistente delle due imprese, nonchÈ dello studio, della fabbricazione e della vendita di due nuovi tipi di motori, ossia un motore a gas e un motore a cilindri in linea. Lo stesso giorno Ë stato concluso tra la BvS, il Land de Sassonia-Anhalt e la SKL-M un terzo accordo che regolava il versamento dell-aiuto alla ristrutturazione.

    10††††††Nonostante la MTU avesse alla fine rinunciato a beneficiare dell-opzione prevista dal primo accordo sopramenzionato e avesse quindi rinunciato al rilevamento della SKL-M, a causa dell-incertezza giuridica relativa ad aiuti precedentemente versati dalla Repubblica federale di Germania alla SKL-M, quest-ultima e la MTU hanno tuttavia continuato la loro cooperazione nell-ambito della WLKV.

    11††††††Il 15 giugno 2000, la MTU si Ë avvalsa dell-art.†5 della WLKV e, conformemente a questa...

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