REGOLAMENTO REGIONALE 28 Maggio 2007, n. 5 - Norme per l''individuazione delle specialita'' produttive, le tipologie degli impianti e le caratteristiche edilizie degli edifici da realizzare in zona agricola, in deroga all''indice di utilizzazione territoriale - Art. 62, comma 1, lettera h) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11.

(Pubblicato nel suppl. ord. Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 6 giugno 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'Art. 39, comma 1, dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 62, comma 1, lettera h) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale" disciplina gli interventi per la realizzazione di nuovi edifici per le attivita' produttive agricole, o per ampliamento di quelli esistenti, da realizzare in zona agricola, da parte delle imprese agricole, in deroga all'indice di utilizzazione territoriale di cui all'Art. 34, comma 4, della medesima legge regionale.

  2. Il regolamento, in attuazione del titolo II, capo II della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), nonche' ai sensi dell'Art. 34, comma 5, della legge regionale n. 11/2005, individua le specialita' produttive, le tipologie degli impianti, le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l'inserimento nello spazio rurale.

    Art. 2.

    Indici di densita' edilizia, di altezze e superfici

  3. Le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali possono contenere indici di densita' edilizia, di altezze e superfici piu' restrittivi, come indicato all'Art. 69, comma 9, della legge regionale n. 11/2005.

    Art. 3.

    Produzioni agricole tipiche di qualita'

  4. Il presente regolamento fa proprie le definizioni delle produzioni agricole tipiche di qualita' conformante ai regolamenti della comunita' europea (CE) di seguito indicati:

    1. n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed alimentari (STG);

    2. n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (DOP, IGP);

    3. n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Produzioni biologiche);

    4. n. 1804 del Consiglio del 19 luglio 1999 che completa per le produzioni animali, il reg. CE di cui alla lettera c) (Produzioni biologiche animali).

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