LEGGE REGIONALE 28 Giugno 2007, n. 11 - Interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 59 del 3

luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione del Veneto, in conformita' all'Art. 4 dello statuto e nell'esercizio dei propri poteri per garantire a tutti i cittadini i servizi alla tutela della salute, favorisce interventi per promuovere la donazione di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi e riconosce il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario utile a tutta la comunita'.

    Art. 2.

    Interventi a favore dei donatori

  2. Ai fini di cui all'Art. 1, l'esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esami del sangue si applica anche alle persone donatrici di sangue che abbiano effettuato almeno 50 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano piu' in grado di donare il loro sangue. La medesima esenzione si applica anche alle persone che hanno donato il midollo osseo o che hanno effettuato una donazione di organo tra viventi.

  3. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, puo' individuare ulteriori esami oggetto di esenzione per i donatori di midollo osseo e di organo tra viventi di cui al comma 1.

  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 100.000,00 per l'esercizio 2007 e in...

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