LEGGE REGIONALE 12 Luglio 2007, n. 14 - Partecipazione della Regione Veneto all''accademia internazionale per la formazione dei professionisti della salute GEIE - EWIV.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 63 del

17 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1. Partecipazione alla "Accademia internazionale per la formazione dei professionisti della salute GEIE - EWIV"

  1. La Regione, per il tramite della giunta regionale, partecipa in qualita' di membro, con le modalita' stabilite dalla presente legge, al Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) - "Accademia internazionale per la formazione dei professionisti della salute GEIE - EWIV", di seguito denominato "Accademia" con sede in Villach, Carinzia, Austria.

  2. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione che l'accademia persegua le seguenti finalita':

    1. l'istituzione di un centro internazionale ed interdisciplinare per l'organizzazione e la promozione di attivita' dirette alla formazione, anche continua, nonche' all'aggiornamento dei professionisti della salute, in particolar modo per migliorare e incrementare la qualita' dell'assistenza sanitaria, integrando e coordinando le prestazioni offerte e l'assistenza reciproca in tutti gli ambiti, con possibilita' di accreditarsi presso le singole istituzioni nazionali;

    2. la realizzazione e partecipazione a progetti internazionali, lo scambio di informazioni internazionali, l'organizzazione di congressi, seminari e manifestazioni simili per i membri, gli associati, i clienti e terzi, nonche' la redazione e diffusione di pubblicazioni.

    Art. 2. Atto costitutivo della "Accademia internazionale per la formazione dei professionisti della salute GEIE - EWIV"

  3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, preso atto della compatibilita' dell'atto costitutivo dell'accademia con quanto previsto dall'Art. 1, autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'accademia, nonche' al conferimento iniziale di cui all'Art. 4.

  4. Il presidente della giunta regionale, o un suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualita' di membro della Regione del Veneto.

    Art. 3. Rappresentanti della Regione nell'"Accademia internazionale per la formazione dei professionisti della salute GEIE - EWIV"

  5. La giunta regionale provvede a individuare i...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT