LEGGE REGIONALE 12 Luglio 2007, n. 15 - Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 63 del

17 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione del Veneto al fine della salvaguardia, protezione e ripopolamento delle risorse ittiche, attua un sistema di interventi e provvidenze finalizzate all'istituzione di zone di tutela biologica ed alla diversificazione, valorizzazione e riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura e per lo sviluppo del turismo marittimo.

    Art. 2.

    Programmazione degli interventi

  2. La giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, redige, sentite le associazioni della pesca maggiormente rappresentative a livello regionale, il piano integrato per la gestione della fascia costiera.

  3. Tenuto conto del piano di cui al comma 1 la giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare e la consulta del mare di cui all'Art. 3, redige un programma triennale di interventi per la realizzazione delle finalita' di cui all'Art. 1.

  4. Il programma di interventi e' redatto sulla base di studi scientifici acquisiti o affidati a terzi, volti a verificare le peculiarita' delle caratteristiche biologiche e strutturali delle zone marine prospicienti la costa della Regione del Veneto.

  5. La giunta regionale puo' aggiornare annualmente il programma di cui al comma 2, sentita la competente commissione consiliare.

    Art. 3.

    Istituzione della consulta del mare

  6. Con decreto del presidente della giunta regionale e' istituita la consulta del mare quale organo permanente di consultazione e concertazione degli interventi, con il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali e le azioni da intraprendere.

  7. Alla consulta partecipano:

    1. il presidente della giunta regionale o un suo delegato in qualita' di presidente;

    2. gli assessori regionali competenti in materia di ambiente e pesca o loro delegati;

    3. il presidente della commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

    4. il presidente dell'ente gestore di cui all'Art. 9;

    5. i comandanti delle capitanerie di porto del Veneto o un loro delegato, designati d'intesa con il ministero competente; un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali di categoria componenti le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'Art. 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura";

    6. un rappresentante delle organizzazioni della pesca sportiva;

    7. il presidente della provincia di Venezia o un suo delegato;

    8. il presidente della provincia di Rovigo o un suo delegato;

    9. i sindaci dei comuni prospicienti la costa o loro delegati;

    10. un rappresentante delle associazioni diportistiche.

  8. Ciascun partecipante puo' farsi assistere, nel corso delle riunioni, da una persona di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

  9. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al comma 2 comunicano i loro rappresentanti e successivamente con decreto del presidente della giunta regionale viene istituita la consulta del mare. I componenti restano in carica per la durata della legislatura.

  10. La consulta puo' essere validamente costituita con la designazione di almeno la meta' dei propri componenti.

    Art. 4. Interventi per promuovere l'istituzione di zone di tutela biologica al largo dei comuni di Chioggia e Carole

  11. La giunta regionale e' autorizzata a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per valorizzare le zone di tutela biologica gia' istituite, denominate "tegnue" o "tresse" al largo dei comuni di Chioggia e di Caorle e altre zone di tutela biologica di cui...

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