DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 Luglio 2006, n. 33 - Regolamento relativo all''applicazione del canone per l''occupazione di aree pubbliche.

Capo I
Norme generali

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto

Adige n. 34 del 22 agosto 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2484 del 3 luglio 2006.

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di strade, aree e spazi pubblici; fissa inoltre i criteri per la determinazione e l'applicazione del relativo canone, in esecuzione dell'Art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.

  2. Il presente regolamento si applica a tutte le occupazioni, temporanee o permanenti, autorizzate o abusive, di strade, aree e anche soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della provincia, comprese le linee ferroviarie di competenza provinciale, e le occupazioni di aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Esso si applica altresi' alle occupazioni di strade, aree e spazi appartenenti al demanio dello Stato - ramo strade, per le quali sono state delegate alla provincia le funzioni in materia di viabilita'.

  3. I tratti di strade sia statali che provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono di competenza comunale.

    Art. 2.

    Occupazioni permanenti e temporanee

  4. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, con o senza costruzione di opere, aventi una durata non inferiore ad un anno. Esse sono soggette a concessione.

  5. Sono temporanee le occupazioni effettuate, anche con opere, di durata inferiore all'anno. Le occupazioni dovute a lavori sul suolo pubblico sono in ogni caso considerate temporanee. Esse sono soggette ad autorizzazione.

    Art. 3.

    D o m a n d a

  6. Chiunque intenda, anche solo temporaneamente, occupare strade, aree e spazi, o aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda alla competente ripartizione provinciale.

  7. Nella domanda, redatta su carta legale, sono indicati:

    1. le generalita', la residenza o il domicilio ed il numero di codice fiscale del o della richiedente;

    2. l'ubicazione esatta dell'immobile, del tratto ferroviario o di strada - in quest'ultimo caso con la specificazione se si tratti di strada statale o provinciale, con indicazione del numero, della denominazione della stessa e del chilometro - o dell'area che si intende occupare, specificando la relativa superficie espressa in metri quadrati o lineari;

    3. la tipologia dell'occupazione, la sua durata, i motivi della stessa, la destinazione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalita' d'uso.

  8. La domanda va corredata della necessaria documentazione tecnica. Ove la domanda risulti incompleta, l'interessato viene invitato ad integrarla entro il termine di quindici giorni dalla relativa richiesta, pena l'archiviazione.

    Art. 4.

    Rilascio della concessione o autorizzazione

  9. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale servizio strade, dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale mobilita' e dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio. Nei relativi provvedimenti sono indicati:

    1. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa e' destinata;

    2. la misura esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

    3. gli adempimenti e gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.

  10. Ogni concessione o autorizzazione si intende altresi' subordinata all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 3, oltre a quelle di carattere tecnico e particolari da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione o autorizzazione, tenuto conto delle specifiche norme tecniche in materia. In caso di rilascio di concessione, il concessionario deve firmare per accettazione il disciplinare delle condizioni e delle norme particolari cui deve ottemperare.

  11. La concessione o autorizzazione e' sempre accordata:

    1. a termine: la concessione non puo' avere una durata superiore a 29 anni;

    2. senza pregiudizio dei diritti di terzi;

    3. con l'obbligo del titolare della concessione o autorizzazione al risarcimento di eventuali danni causati nell'esercizio dell'attivita' per la quale viene occupata l'area pubblica;

    4. con facolta' da parte della Provincia di imporre nuove o altre condizioni qualora cio' si rendesse necessario, ivi compresa la possibilita' di prevedere il versamento di una cauzione non fruttifera di interessi o la prestazione di una fideiussione a garanzia del ripristino dello stato di fatto precedente all'occupazione.

  12. L'entita' della cauzione o fideiussione, ove dovuta, viene stabilita di volta in volta dal competente ufficio provinciale che, su richiesta, fornisce gli elementi che rendono necessaria l'imposizione della stessa.

  13. Gli enti e le societa' esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica.

    Art. 5.

    Convenzioni con enti e societa'

  14. L'amministrazione provinciale puo' stipulare con enti e societa' convenzioni generali disciplinanti le concessioni di occupazione di area pubblica, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di inoltrare per ogni opera o gruppo di opere da costruire la relativa domanda corredata di quanto disposto dall'Art. 3.

    Art. 6.

    Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione

  15. Il titolare della concessione o autorizzazione deve osservare le disposizioni di cui al presente regolamento, le vigenti norme tecniche in materia, nonche' le norme in ordine alle modalita' di utilizzo contenute nella concessione o autorizzazione.

  16. Ove l'occupazione comporti la costruzione di opere, il titolare della concessione o autorizzazione deve provvedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi, nonche' alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati.

  17. Il titolare della concessione o autorizzazione deve utilizzare l'area o lo spazio pubblico in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. Egli deve inoltre curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite.

  18. Il titolare della concessione o autorizzazione deve custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimita' dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione provinciale. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione degli stessi, deve darne immediata comunicazione all'amministrazione provinciale, che provvede a rilasciarne duplicato a spese dell'interessato.

    Art. 7.

    Decadenza della concessione e dell'autorizzazione

  19. Sono cause di decadenza della concessione e autorizzazione:

    1. le violazioni da parte del titolare o dei suoi aventi causa delle condizioni previste nella concessione o autorizzazione;

    2. la violazione delle norme in materia di occupazione del suolo;

    3. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

    4. il mancato pagamento, alle scadenze previste, delle rate del canone di cui agli articoli 16 e seguenti, nonche' di altri eventuali oneri extratributari di cui all'Art. 31;

    5. il mancato pagamento, alle scadenze previste, delle rate del canone di cui agli articoli 16 e seguenti, oltre agli interessi di mora di cui all'Art. 31.

    Art. 8.

    Revoca o rinuncia della concessione o dell'autorizzazione

  20. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non piu'...

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