LEGGE REGIONALE 22 Giugno 2007, n. 7 - Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 82 del

18 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' della legge

  1. La Regione Campania promuove la valorizzazione, la diffusione ed il commercio della carne di bufalo campano, cosi' come tutelata ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 del Consiglio del 20 marzo, di seguito indicata carne di bufalo campano.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione della legge

  2. E' considerata zona regionale di allevamento e di trasformazione della carne di bufalo campano, quella area del territorio amministrativo della Regione Campania definito dal disciplinare di produzione.

    Art. 3.

    L'allevamento ai fini della produzione da carne

  3. La carne di bufalo campano risulta il prodotto ottenuto dalla macellazione di animali maschi e femmine di eta' compresa fra i dodici ed i venti mesi di razza mediterranea italiana, nati ed allevati nel territorio campano cosi' come previsto nel disciplinare della carne di bufalo campano.

  4. Le aziende adottano le tecniche di alimentazione e distabulazione previste dal disciplinare predisposto per il prodotto carne di bufalo campano.

  5. I centri di ingrasso devono essere ubicati all'interno del comprensorio identificato dal disciplinare di produzione e si attengono per l'alimentazione e gli incrementi ponderali medi giornalieri, a quanto previsto dal disciplinare medesimo.

  6. Gli impianti di macellazione, sezionamento e confeziona- mento hanno sede operativa all'interno del comprensorio identificato dal disciplinare di produzione.

    Art. 4.

    Valorizzazione e commercializzazione

  7. La valoizzazione del prodotto e la sua promozione si pongono l'obiettivo di facilitare lo sviluppo del consumo della carne di bufalo campano su tutto il territorio nazionale ed estero.

  8. La valorizzazione del prodotto e' un aspetto fondamentale per un adeguato sviluppo degli allevamenti e delle aziende che si occupano della trasformazione.

    Art. 5.

    Consorzi di valorizzazione

  9. Allevatori, macellatori ed imprese di lavorazione della filiera di carne di bufalo campano iscritte negli elenchi di cui all'art. 4 del disciplinare del regolamento indicato all'art. l, possono costituire, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile, consorzi di valorizzazione il cui atto costitutivo e lo statuto prevedono espressamente il perseguimento, senza scopo di lucro, della valorizzazione e della promozione della carne di...

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