Ordinanza emessa il 27 febbraio 2007 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Magro Vincenza ed altri contro Regione Siciliana Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianita' dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 200...

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 69/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 34374 del registro di segreteria promosso ad istanza di Magro Vincenza, Giordano Francesco, Messina Maria, Attanzio Maria Rosa, Di Lorenzo Salvatore, Accardi Marianna, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Eduardo Amorello, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 23 aprile 2004.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Antonio Eduardo Amorello per i ricorrenti e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

F a t t o

Gli odierni ricorrenti, dipendenti della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge hanno chiesto di essere collocati a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianita', faceva, pero', salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianita' di servizio utile ivi prevista o che tale anzianita' maturassero entro la predetta data, nonche' l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1° gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risultano inseriti gli attori della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicita' annuale, anziche' semestrale, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

Gli odierni ricorrenti con atto depositato il 23 aprile 2004 hanno ritenuto che tale ultima disposizione non fosse loro applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed hanno chiesto la dichiarazione del loro diritto ad essere posti in quiescenza secondo quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000, essendo stati gia' cancellati dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della l.r. n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere piu' dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio gli interessati.

Con memoria depositata il 22 gennaio 2007 i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimita' costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si e' costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

D i r i t t o

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione e' infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennita' (cfr. Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale e', con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Cio' anche laddove si volesse aderire ad un piu' restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di "diritti", interveniente in un rapporto paritetico, ad instar di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale ex art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinche' il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'"an" e sul "quantum" del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della l.r. n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianita', abbia fatto, pero', salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianita' di servizio utile ivi prevista o che tale anzianita' maturassero entro la predetta data, nonche' l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

I ricorrenti, dipendenti della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge hanno chiesto di essere collocati a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, sono stati collocati nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, puo' ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sara' qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, e', pero', intervenuto con l'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicita' annuale, anziche' semestrale e con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

Si e' trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilita' finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficolta' nell'affrontare l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un cosi' consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1° gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, pero', i requisiti gia'...

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