Ordinanza emessa il 9 febbraio 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Latina sul ricorso proposto da Iozia Giuseppe ed altri contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Latina Imposte e tasse - Imposta di registro - Atti della autorita' giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio - Pagamen...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

In relazione alla controversia iscritta al n. RGR 2115/06 promossa da Iozia Giuseppe Oreste, Cordani Carlo, Cordani Franco, Cordani Sergio, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Polchi Rodolfo, contro L'Agenzia delle entrate - Ufficio di Latina per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09720060070360714 per l'imposta di registro pari a euro 9.481,93 ha emesso la seguente ordinanza.

Premessa: L'Agenzia delle entrate - Ufficio di Latina emetteva avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 7.428,93 per imposte ed accessori dovute per la registrazione della sentenza civile n. 1018/2003 emessa dal Tribunale di Latina, ex art. 37, d.P.R. n. 131/1986.

Fatto

A sostegno del ricorso, notificato all'ufficio il 18 settembre 2006 e depositato presso la segreteria di questa Commissione il 12 ottobre 2006, i ricorrenti eccepiscono di aver proposto ricorso a questa Commissione tributaria provinciale avverso l'avviso di liquidazione n. 2003/00l/0000001018 con il quale l'Ufficio delle entrate li avvertiva che in relazione alla sentenza civile n. 1018/03 del 31 luglio 2003, emessa dal Tribunale di Latina, per il giudizio Iozia/Murru, avrebbero dovuto pagare in solido la somma totale di euro 7.428,93, per l'imposta di registro per il trasferimento di proprieta' dell'immobile, oltre l'imposta di bollo, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, tributi speciali e compensi.

La Commissione adita con sentenza n. 58/04/06 pubblicata il 28 marzo 2006 rigettava il ricorso.

I ricorrenti evidenziano che la sentenza non si e' resa definitiva non essendo decorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c. e contro di essa intendono interporre appello alla C.T.R., talche' non e' legittima l'iscrizione a ruolo del tributo.

L'Agenzia delle entrate con atto depositato il 3 novembre 2006 controdeduceva e rivendicava la legittimita' del proprio operato.

Opponeva, tra l'altro, che l'art. 37 in tema di atti dell'Autorita' giudiziaria, prevede espressamente .che "sono soggetti all'imposta le sentenze, ecc. che definiscono anche parzialmente il giudizio.... anche se al momento della registrazione siano impugnati o siano ancora impugnabili salvo conguaglio".

La controversia e' stata trattata alla pubblica udienza del 9 febbraio 2006.

Dopo la relazione introduttiva del relatore, le parti venivano ammesse alla discussione.

Per le parti ricorrenti l'avv. Michelangelo Di Felice, in sostituzione dell'avv. Polchi giusta delega in atti, chiedeva un rinvio in attesa della sentenza della Corte di appello di Roma sul gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Latina.

Il rappresentante dell'ufficio dott. Claudio de Rogatis si opponeva richiamando l'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986.

Il difensore dei ricorrenti a questo punto sollecitava il Collegio a verificare la legittimita' costituzionale dell'art. 37.

La Commissione assumeva la controversia in decisione.

Il Collegio, letti gli atti, ritiene meritevole di approfondire la richiesta orale del difensore dei ricorrenti di esaminare la legittimita' costituzionale dell'art. 37, d.P.R. n. 131/1986.

Giova premettere che la sezione quarta di questa Commissione con la sentenza richiamata dall'ufficio ha statuito che "l'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 prescrive che le sentenze che definiscono anche parzialmente il giudizio "sono soggette all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT