Ordinanza emessa il 5 settembre 2006 dal tribunale di Agrigento - Sezione distaccata di Licata nel procedimento penale a carico di Becheru Andreea Camelia Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal que...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Ha rilevato che si procede alla convalida dell'arresto di Becheru Andreea Camelia nata a Hundaraa (Romania) il 25 giugno 1980 per il delitto p.p. dall'art. 14, comma 5-ter d.lgs n. 286/1998 e che la norma in contestazione, nonche' la norma collegata di cui al comma 5-quinquies, che impone obbligatoriamente l'arresto del cittadino extracomunitario in caso di inottemperanza all'ordine di espulsione, si pongono in palese contrasto con gli artt. 3, 10, 13, 27, 136 della Costituzione in quanto in forza del loro disposto viene astrattamente ad essere assoggettato alla misura eccezionale dell'arresto obbligatorio un soggetto che, per molteplici motivi riconducibili alla mancanza di documenti personali, idonei mezzi finanziari, capacita' di procurarsi un regolare mezzo di trasporto per fare ritorno in patria, non si trova generalmente nelle condizioni materiali di adempiere spontaneamente all'ordine di espulsione, determinandosi cosi', in modo assolutamente aprioristico e indiscriminato, una inammissibile menomazione del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Costituzione e di inviolabilita' della liberta' personale;

Rilevato altresi', per quanto concerne l'art. 136 della Costituzione, che la normativa anzidetta risulta avere sostanzialmente eluso, se non apertamente violato, il precedente giudicato della Corte costituzionale che aveva dichiarato la illegittimita' di identico congegno normativo, essendosi di fatto raggiunto tale risultato mediante la surrettizia trasformazione della precedente fattispecie contravvenzionale (su cui era intervenuta la pronuncia di incostituzionalita), nella attuale previsione delittuosa che tuttavia non trova razionale giustificazione, quanto a rigore del trattamento sanzionatorio, nell'equo contemperamento deI bene giuridico tutelato dalla norma, con il bene supremo della liberta' e della sicurezza personale;

Rilevato, a tal riguardo, come appaia ragionevolmente plausibile affermare che, in mancanza di un effettivo trasferimento dello straniero fuori del territorio dello stato italiano ad opera dell'autorita', e a fronte della impossibilita' pratica da parte dello straniero di fare utilmente rientro da solo nel suo paese, non puo' oggettivamente pretendersi che questi esegua spontaneamente un provvedimento a lui pregiudizievole.

Rilevato che d'altra parte, il fatto in se' della fuoriuscita dal territorio dello...

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