Ordinanza emessa il 2 febbraio 2007 dal tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Arace Luigi contro provincia di Torino Impiego pubblico - Retribuzione - Festivita' coincidenti con la domenica - Compenso aggiuntivo corrispondente all'aliquota giornaliera - Diritto gia' riconosciuto a tutti i lavoratori subordinati retribuiti in mi...

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva che precede,

O s s e r v a

Il ricorrente Luigi Arace si e' rivolto al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro chiedendo la condanna della Provincia di Torino, di cui e' dipendente, al pagamento di una somma pari all'aliquota giornaliera di retribuzione prevista dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 in relazione alle giornate del 2 giugno 2002 e 25 aprile 2004 in cui la festa nazionale e l'anniversario della liberazione coincisero con la domenica.

A tale scopo ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 224 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha sancito l'inapplicabilita' della predetta norma ai dipendenti pubblici, denunciando la violazione da parte della stessa dell'art. 3 della Costituzione, sia perche' essa introduce una disparita' di trattamento tra dipendenti pubblici e privati del tutto ingiustificata e contrastante con la tendenziale equiparazione tra impiego privato e pubblico realizzata dalla riforma di quest'ultimo sfociata nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia per la irragionevolezza della sua retroattivita'.

La Provincia convenuta ha dato atto che, a seguito dell'iniziativa del ricorrente e di altri suoi colleghi, la giunta provinciale nell'adunanza del 6 dicembre 2005 aveva disposto opportune verifiche in ordine alla possibilita' di addivenire ad una soluzione concordata con le OO.SS. volta al pagamento ai dipendenti aventi diritto del compenso aggiuntivo delle festivita' coincidenti con la domenica, autorizzando il relativo pagamento entro i limiti delle disponibilita' di bilancio ove dette verifiche si fossero concluse positivamente, ma che queste ultime erano state interrotte per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 224 citato. Sottolineando la oggettiva impossibilita' giuridica di procedere al pagamento in questione a fronte di quest'ultima norma, si e' rimessa al giudice in ordine alla questione della sua legittimita' costituzionale.

La questione appare innanzi tutto rilevante.

Nella parte che interessa la presente causa, l'art. 5, terzo comma, legge n. 260/1949 stabilisce che, quando le festivita' da esso previste (tra cui il 25 aprile ed il 2 giugno) ricorrono nel giorno di domenica, lo Stato, gli enti pubblici e gli imprenditori devono corrispondere ai salariati retribuiti in misura fissa "oltre alla retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera".

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza della suprema Corte a partire dalla sentenza n. 11117 del 26 ottobre 1995, l'espressione "salariati" deve essere intesa come riferimento all'intera categoria dei lavoratori subordinati senza alcuna distinzione tra operai ed impiegati e la spettanza di tale compenso aggiuntivo fisso e' subordinata soltanto alla coincidenza della festivita' con la domenica e non anche al fatto che in tale giornata il dipendente abbia anche effettuato prestazioni lavorative, la sua ratio essendo quella di compensarlo della perdita di un giorno di riposo che in tali casi si verifica.

L'individuazione dello Stato e degli enti pubblici tra i soggetti obbligati a corrispondere...

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