LEGGE REGIONALE 14 Dicembre 2006, n. 28 - Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale).
(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 15 docembre 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1
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Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:
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al comma 1 dell'Art. 8 le parole "ai seguenti cittadini italiani" sono sostituite dalle parole "alle seguenti categorie di";
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al comma 3 dell'Art. 8 le parole "cittadini italiani" sono soppresse;
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al comma 6 dell'Art. 8 le parole "cittadini italiani" sono soppresse.
Art. 2.
Norma finanziaria
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Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede con le risorse stanziate all'UPB 6.2.2.2.123 "Integrazione e potenziamento del trasporto pubblico locale" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico 2006-2008.
Art. 3.
Entrata in vigore
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.
Milano, 14 dicembre 2006
FORMIGONI Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/275 del 5 dicembre 2006.
Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate.
Nuovo testo dell'Art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 "Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale"
Art. 8. Circolazione gratuita e agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico
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Le tessere di libera circolazione che cessano di validita' al 31 dicembre 2003 sono prorogate sino al 31 luglio 2004. A decorrere dal 1° agosto 2004 e' riconosciuto il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale alle seguenti categorie di residenti in Lombardia:
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i cavalieri di Vittorio Veneto;
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gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori secondo le modalita' stabilite con apposito atto della giunta regionale;
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i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., con invalidita' dalla prima alla quinta...
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