LEGGE REGIONALE 18 Giugno 200, n. 8 - Promozione della coltura della canapa (Cannabis Sativa L.) e altre colture innovative nel territorio dell''Emilia-Romagna.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 18 giugno 2007)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle politiche di multifunzionalita' e sostenibilita' delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove la strutturazione di filiere produttive di carattere innovativo finalizzate a sostenere la competitivita' e la diversificazione produttiva delle imprese agricole ed a favorire l'integrazione fra i processi agricoli ed i processi industriali.
Art. 2.
A t t i v i t a'
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Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna concede contributi per le seguenti attivita', anche di carattere pilota:
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studi di fattibilita' dei progetti da sviluppare;
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reperimento del seme o del materiale di propagazione;
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confronto per l'individuazione delle varieta' piu' idonee ai singoli ambienti ed ai diversi impieghi e per la messa a punto delle migliori agrotecniche;
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meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
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realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione a carattere pilota;
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ricerche e studi di fattibilita' per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato.
Art. 3.
Beneficiari
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I beneficiari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, sono i soggetti che hanno tra i propri scopi la produzione, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione della canapa ed il miglioramento dell'intera filiera (esclusa ogni attivita' finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente). In particolare:
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aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
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associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
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imprese, societa' e associazioni costituite tra imprenditori del settore agricolo e/o del settore industriale, con priorita' ai progetti che hanno attivato rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore.
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E data priorita' nella concessione dei contributi ai soggetti aggregati in filiera.
Art. 4.
Criteri e priorita'
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Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta...
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