LEGGE REGIONALE 18 Giugno 200, n. 8 - Promozione della coltura della canapa (Cannabis Sativa L.) e altre colture innovative nel territorio dell''Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 18 giugno 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle politiche di multifunzionalita' e sostenibilita' delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove la strutturazione di filiere produttive di carattere innovativo finalizzate a sostenere la competitivita' e la diversificazione produttiva delle imprese agricole ed a favorire l'integrazione fra i processi agricoli ed i processi industriali.

    Art. 2.

    A t t i v i t a'

  2. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna concede contributi per le seguenti attivita', anche di carattere pilota:

    1. studi di fattibilita' dei progetti da sviluppare;

    2. reperimento del seme o del materiale di propagazione;

    3. confronto per l'individuazione delle varieta' piu' idonee ai singoli ambienti ed ai diversi impieghi e per la messa a punto delle migliori agrotecniche;

    4. meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;

    5. realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione a carattere pilota;

    6. ricerche e studi di fattibilita' per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato.

    Art. 3.

    Beneficiari

  3. I beneficiari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, sono i soggetti che hanno tra i propri scopi la produzione, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione della canapa ed il miglioramento dell'intera filiera (esclusa ogni attivita' finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente). In particolare:

    1. aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;

    2. associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;

    3. imprese, societa' e associazioni costituite tra imprenditori del settore agricolo e/o del settore industriale, con priorita' ai progetti che hanno attivato rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore.

  4. E data priorita' nella concessione dei contributi ai soggetti aggregati in filiera.

    Art. 4.

    Criteri e priorita'

  5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta...

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