REGOLAMENTO REGIONALE 16 Luglio 2007, n. 8 - Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive integrazioni e modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 25 luglio 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento da' attuazione a quanto previsto dall'art. 22-bis della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) come aggiunto dall'art. 16 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8.

    Art. 2.

    Certificazione della micorrizazione

  2. La certificazione della micorrizazione del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria e' effettuata dai soggetti e con le modalita' di seguito indicati:

    1. l'Azienda regionale Umbraflor, di seguito Umbraflor, e gli istituti universitari individuati con atto amministrativo dalla giunta regionale, sono incaricati dalla giunta stessa, mediante apposite convenzioni di effettuare la certificazione delle piante tartufigene;

    2. la certificazione e' effettuata attraverso l'esame di un campione casuale di ogni partita di piante tartufigene da commercializzare, pari al cinque per cento;

    3. la metodica utilizzata per lo svolgimento degli esami dei campioni e' costituita sia dal metodo biomolecolare (genetico) che da quello microscopico. I risultati delle due metodiche devono coincidere almeno per i quattro quinti delle piantine esaminate;

    4. i soggetti di cui alla lettera a) provvedono a dividere le partite di piantine tartufigene, imballandole in lotti di cento piantine ciascuno. Sull'esterno dell'imballaggio deve essere evidente una scritta che individui con chiarezza: l'istituto certificatore, il numero e la provenienza delle piantine e la certificazione della micorrizazione del tipo di tartufo bianco, nero o altro dell'Umbria mediante campionamento;

    5. i soggetti di cui alla lettera a) certificano piantine micorrizate da loro prodotte o prodotte da aziende agricole che attestino la provenienza umbra delle se piantine.

    Art. 3. Riconoscimento o rinnovo dell'autorizzazione delle tartufaie controllate

  3. Ai fini del riconoscimento o del rinnovo dell'autorizzazione delle tartufaie controllate la commissione competente, di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 6/1994, accerta la necessaria presenza diffusa del tartufo con eventuale utilizzo di strumentazione "GPS", suddividendo in dieci quadranti per ogni ettaro...

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