DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 Marzo 2007, n. 70 - Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistematico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione riguardanti l''innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l''attivita'' di sviluppo...

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, denominata "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico";

Visto in particolare l'Art. 21, comma 1, lettera a), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale promuove l'attivita' degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico purche' costituiti e gestiti da enti pubblici, da loro consorzi ovvero da soggetti a prevalente partecipazione pubblica, mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attivita' di sviluppo precompetitiva, da presentarsi in collaborazione con imprese, gruppi di imprese, societa' di distretto e enti pubblici;

Visto il comma 2 del medesimo Art. 21 il quale prevede che con regolamenti regionali siano definiti, da parte della direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Visto l'Art. 2 della legge regionale n. 26/2005 che introduce le definizioni di innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e di attivita' di sviluppo precompetitivo;

Vista la "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 323 del 30 dicembre 2006;

Ritenuto di adottare le definizioni di cui alla disciplina predetta nell'ambito del testo regolamentare;

Visto l'Art. 3 della legge regionale n. 26/2005 ai sensi del quale la Giunta regionale definisce e approva, per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche;

Preso atto che, a seguito dell'approvazione del predetto programma di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 26/2005, i finanziamenti relativi all'anno 2006 sono stati resi disponibili solo alla fine dell'anno e che si e' pertanto venuta a creare una soluzione di continuita' tra le attivita' finanziate sulla base dell'abrogata legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione) e le analoghe attivita' finanziabili dalla legge regionale n. 26/2005;

Ritenuto pertanto, in via transitoria, di ammettere a finanziamento anche le attivita' e le spese relative a progetti iniziati nell'anno 2006;

Visto il "Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006, con particolare riferimento alle schede riguardanti l'art. 21, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 26/2005;

Visto il testo del Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attivita' di sviluppo precompetitiva, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento ed i relativi allegati;

Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 562 del 16 marzo 2007;

Decreta:

  1. E' approvato, per le motivazioni esposte in premessa, il "Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attivita' di sviluppo precompetitiva", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

    ILLY

    Allegato Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attivita' di sviluppo precompetitiva.

    Art. 1.

    F i n a l i t a'

  4. Il presente regolamento definisce i requisiti, le condizioni, i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attivita' di sviluppo precompetitiva previsti dall'art. 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) in conformita' alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 323 del 30 dicembre 2006.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  5. Ai fini del presente regolamento e nel rispetto dell'Art. 2, comma 2, della legge regionale n. 26/2005, si intende per:

    1. rilevante impatto sistemico: la capacita' di incidere in modo significativo sulle attivita' e sulle relazioni dei soggetti che interagiscono nel sistema misurabili in termini di sviluppo e sostenibilita' - intesi come miglioramento della diffusione della conoscenza generale, superamento di un'inadeguata e imperfetta distribuzione di risorse umane e finanziarie, maggiore coordinamento delle attivita' dei soggetti che interagiscono nel sistema, aumento di competenze, immagine, motivazione, ritorni finanziari e occupazione - estesi e persistenti;

    2. innovazione:

  6. l'innovazione del processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

  7. l'innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

    1. ricerca:

  8. la ricerca scientifica o fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e difatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

  9. la ricerca applicata o industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera e);

    1. trasferimento tecnologico: il trasferimento di conoscenze e di tecnologie di carattere non economico tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione. Affinche' il trasferimento possa ritenersi di carattere non economico devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni:

  10. tutti i redditi provenienti dalle attivita' di trasferimento sono reinvestiti nelle attivita' principali dei beneficiari;

  11. il trasferimento e' di natura interna, cioe' la gestione della conoscenza dei beneficiari e' svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un beneficiario o congiuntamente con altri beneficiari;

    1. attivita' di sviluppo precompetitivo o attivita' di sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti...

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