LEGGE REGIONALE 21 Maggio 2007, n. 6 - Disposizioni in materia di distribuzione commerciale.
Capo I
Ambito di applicazione e disposizioni varie in materia di
distribuzione commerciale
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 21 maggio 2007)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
O g g e t t o
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La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, con la presente legge reca disposizioni di riordino della materia della distribuzione commerciale, nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio.
Art. 2.
Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14
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Dopo l'Art. 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), e' inserito il seguente:
"Art. 16-bis (Giorni di chiusura degli esercizi commerciali). - 1. La giunta regionale individua i giorni di festivita' civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti citta' d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all'Art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
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La giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, individua altresi' le modalita' e i criteri con cui i comuni, previa concertazione con le medesime organizzazioni, possono prevedere deroghe all'obbligo di chiusura di cui al comma 1.".
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Dopo l'Art. 19 della legge regionale n. 14 del 1999 e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis (Norme finali riguardanti le attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio). - 1. E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio.
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Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
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macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
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materiale elettrico;
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colori e vernici, carte da parati;
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ferramenta ed utensileria;
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articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
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articoli per riscaldamento;
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strumenti scientifici e di misura;
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macchine per ufficio;
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auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
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combustibili;
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materiali per l'edilizia;
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legnami.
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In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le medesime sanzioni dell'Art. 22, commi 2, 3 e 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998.".
Art. 3.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14
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Il comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande), e' sostituito dal seguente:
"1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge e' di competenza del comune competente per territorio. Il comune e' altresi' competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'Art. 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).".
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La lettera c) del comma 2 dell'Art. 6 della legge regionale n. 14 del...
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