LEGGE REGIONALE 21 Maggio 2007, n. 6 - Disposizioni in materia di distribuzione commerciale.

Capo I
Ambito di applicazione e disposizioni varie in materia di
distribuzione commerciale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 21 maggio 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, con la presente legge reca disposizioni di riordino della materia della distribuzione commerciale, nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio.

    Art. 2.

    Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14

  2. Dopo l'Art. 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), e' inserito il seguente:

    "Art. 16-bis (Giorni di chiusura degli esercizi commerciali). - 1. La giunta regionale individua i giorni di festivita' civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti citta' d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all'Art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

  3. La giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, individua altresi' le modalita' e i criteri con cui i comuni, previa concertazione con le medesime organizzazioni, possono prevedere deroghe all'obbligo di chiusura di cui al comma 1.".

  4. Dopo l'Art. 19 della legge regionale n. 14 del 1999 e' inserito il seguente:

    "Art. 19-bis (Norme finali riguardanti le attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio). - 1. E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio.

  5. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

    1. macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

    2. materiale elettrico;

    3. colori e vernici, carte da parati;

    4. ferramenta ed utensileria;

    5. articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

    6. articoli per riscaldamento;

    7. strumenti scientifici e di misura;

    8. macchine per ufficio;

    9. auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

    10. combustibili;

    11. materiali per l'edilizia;

    12. legnami.

  6. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le medesime sanzioni dell'Art. 22, commi 2, 3 e 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998.".

    Art. 3.

    Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14

  7. Il comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande), e' sostituito dal seguente:

    "1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge e' di competenza del comune competente per territorio. Il comune e' altresi' competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'Art. 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).".

  8. La lettera c) del comma 2 dell'Art. 6 della legge regionale n. 14 del...

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