LEGGE REGIONALE 20 Giugno 2007, n. 17 - Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 30 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione tutela il diritto alla salute dei cittadini molisani affetti da patologie che necessitano di trapianto d'organo o di tessuti o affetti da patologie rare, se riconosciute tali dal Ministero della salute.

    Art. 2.

    C o n t r i b u t i

  2. Per le finalita' di cui all'Art. 1, l'Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.) rimborsa al cittadino in attesa di trapianto, o che ha gia' subito trapianto, e al cittadino affetto da patologia rara, se riconosciuta tale dal Ministero della salute, le spese di cui al comma 2 sostenute in conseguenza di ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche in Italia o all'estero dovuti a:

    1. esami preliminari ed esami per la tipizzazione tissutale;

    2. intervento di trapianto;

    3. tutti i controlli successivi nonche' quelli derivanti dalle complicanze dell'intervento stesso se non effettuabile in Regione;

    4. trattamenti sanitari nel caso di patologie rare;

    5. eventuale espianto da donatore.

  3. La A.S.Re.M. rimborsa all'assistito ed all'eventuale accompagnatore nonche' al donatore ed al suo eventuale accompagnatore, purche' adeguatamente documentate:

    1. le spese sostenute per il viaggio, compreso il mezzo aereo. In caso di utilizzazione di autovettura privata e' corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonche' il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei documentati pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico e' calcolato sulla piu' breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove e' ubicata la struttura sanitaria di ricovero;

    2. le spese di soggiorno, sostenute nella localita' sede della struttura sanitaria, nelle seguenti misure:

      1) per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie italiane fino ad un massimo di euro 120 al giorno;

      2) per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie estere fino ad un massimo di euro 200 al giorno, comprese anche le spese di inteprete, trasporto per gli spostamenti nelle citta' estere di soggiorno e le spese telefoniche;

    3. le spese, in caso di decesso del paziente nel luogo di cura estero, per la traslazione delle spoglie nella misura massima di euro 3.000,00.

  4. Al fine dell'ottenimento del rimborso, l'accompagnatore e' consentito:

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