LEGGE REGIONALE 20 Giugno 2007, n. 18 - Nuova disciplina del sistema di controllo ispettivo sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 30 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. La presente legge disciplina, in conformita' ai principi fissati dalla legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, l'esercizio delle funzioni ispettive, la verifica e il controllo amministrativo, sanitario e finanziario dell'Azienda sanitaria regionale del Molise e delle strutture private accreditate del Servizio sanitario regionale.

    Art. 2.

  2. Le attivita' connesse all'attuazione della presente legge sono esercitate dalla Regione attraverso la propria struttura organizzativa e mediante apposito Servizio istituito ed operante presso l'Assessorato alla sanita' e facente capo alla direzione generale V.

  3. L'attivita' del servizio e' finalizzata, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

    1. utilizzazione ottimale delle risorse assegnate all'Azienda sanitaria regionale del Molise;

    2. efficienza e produttivita' dei servizi e presidi dell'Azienda sanitaria regionale del Molise;

    3. coordinamento delle attivita' dell'Azienda sanitaria regionale del Molise e verifica sanitaria e contabile con riferimento altresi':

    1) alla funzionalita' dei presidi di ricovero pubblici e privati accreditati con particolare riguardo all'andamento della spedalizzazione, alla durata media di degenza, al tasso di utilizzo, all'appropriatezza;

    2) al corretto ricorso alla prestazioni specialistiche ed alle indagini strumentali e di laboratorio;

    3) al corretto uso del farmaco;

    4) alla corretta gestione dei fondi assegnati all'Azienda sanitaria regionale del Molise ed alle strutture a diretta gestione regionale.

    Art. 3.

  4. Le risultanze delle attivita' di cui all'Art. 2 della presente legge confluiscono in relazioni, valutazioni tecniche e pareri per i servizi della direzione generale V che per competenza gestiscono le strutture pubbliche e private accreditate oggetto delle ispezioni, verifiche e controlli.

  5. Le relazioni, le valutazioni tecniche ed i pareri di cui al comma 1 devono essere inviati anche alla Commissione consiliare permanente competente per materia.

  6. L'assessore alla sanita' riferisce alla giunta regionale sull'esito dei riscontri effettuati; riferisce inoltre trimestralmente alla competente Commissione consiliare e semestralmente al Consiglio regionale.

  7. Le relazioni indicano anche i provvedimenti e le specifiche osservazioni che devono essere adottati per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT