LEGGE REGIONALE 28 Giugno 2007, n. 20 - Interventi regionali a sostegno di attivita'' turistico-ricettive ed economiche, connesse con il turismo invernale, danneggiate da eccezionale siccita'' invernale e mancanza di neve.

Capo I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 30 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Molise, nell'esercizio della competenza in materia di sostegno, promozione e tutela delle categorie economiche regionali, tutela e sostiene le attivita' economiche danneggiate da calamita' naturali, avverse condizioni atmosferiche o altri eventi eccezionali.

  2. Ai fini di cui al comma 1, si rende necessario un intervento della Regione a sostegno dell'economia legata al turismo invernale e montano nelle aree montane dei comuni di Capracotta e di San Massimo, gravemente danneggiate dall'eccezionale siccita' invernale e dalla mancanza di neve della stagione invernale 2006/2007.

    Art. 2.

    O g g e t t o

  3. Per le finalita' di cui all'Art. 1, la presente legge provvede ad agevolare l'accesso al credito in favore dei soggetti di cui all'Art. 4, con unita' locali ubicate nelle aree montane di Capracotta e di San Massimo ed ivi operanti nei servizi inerenti le attivita' sciistico-sportive e nei relativi settori delle imprese della ricettivita' turistica, del commercio e dell'artigianato connesse con il turismo invernale.

  4. Per attuare le agevolazioni di cui al comma 1, la Regione puo' intervenire con la prestazione di garanzie, nei modi e nelle forme previste dalla legislazione regionale vigente, in favore dei soggetti di cui all'Art. 4, che abbiano richiesto finanziamenti a banche o istituti intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'Art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per la copertura delle perdite provocate dall'eccezionale siccita' e dalla mancanza di neve che hanno interessato la stagione invernale 2006/2007.

    Art. 3.

    Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE

  5. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

  6. La presente legge non si applica ai settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento di cui al comma 1.

    Capo II
    Interventi a sostegno di attivita' economiche danneggiate

    Art. 4.

    Soggetti beneficiari

  7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 2 i seguenti soggetti:

    1. le piccole e medie imprese, singole, associate o consorziate, operanti nei settori del turismo invernale, delle stazioni sciistiche e dell'artigianato, previo accordo con le organizzazioni sindacali di settore. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati;

    2. le piccole e medie imprese, singole, associate o consorziate, operanti nei settori della...

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