LEGGE REGIONALE 4 Aprile 2007, n. 5 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 'Rete europea degli enti locali e regionali per l''attuazione della convenzione europea del paesaggio' (RECEP).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 47 del 6 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione ed obiettivi

  1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, e' autorizzata a partecipare quale membro fondatore alla costituzione della "Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio", d'ora in avanti denominata RECEP.

  2. La RECEP e' un'organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e regionali europei, sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, con l'obiettivo di favorire la conoscenza e l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale, partendo dalla valorizzazione delle esperienze esistenti.

  3. La RECEP e' disciplinata dagli articoli dal 21 al 79 del codice civile alsaziano e mosellano, nonche' dal proprio statuto. Essa e' iscritta nel registro delle associazioni del Tribunal d'istance di Strasburgo, Francia.

    Art. 2.

    Partecipazione della Regione

  4. La partecipazione della Regione alla RECEP e' subordinata alle seguenti condizioni:

    1. che l'associazione non persegua fini di lucro;

    2. che lo statuto sia informato ai principi democratici dello statuto della Regione Emilia-Romagna.

  5. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla RECEP.

  6. I diritti inerenti alla qualita' di membro fondatore della RECEP sono esercitati dal Presidente della Regione o un suo delegato.

  7. Ogni modifica dello statuto della RECEP deve essere previamente comunicata alla giunta ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La giunta stessa provvedera' a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'Art. 64, comma 4, dello statuto della Regione Emilia-Romagna.

    Art. 3.

    Rappresentanti regionali negli organi dell'associazione

  8. La giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della RECEP in conformita' allo statuto della medesima.

    Art. 4.

    Partecipazione finanziaria

  9. La Regione aderisce con il versamento della quota iniziale di ammissione per la costituzione del patrimonio della RECEP, per l'importo di 10.000,00 euro, e con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello...

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