LEGGE REGIONALE 4 Aprile 2007, n. 5 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 'Rete europea degli enti locali e regionali per l''attuazione della convenzione europea del paesaggio' (RECEP).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 47 del 6 aprile 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione ed obiettivi
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La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, e' autorizzata a partecipare quale membro fondatore alla costituzione della "Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio", d'ora in avanti denominata RECEP.
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La RECEP e' un'organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e regionali europei, sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, con l'obiettivo di favorire la conoscenza e l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale, partendo dalla valorizzazione delle esperienze esistenti.
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La RECEP e' disciplinata dagli articoli dal 21 al 79 del codice civile alsaziano e mosellano, nonche' dal proprio statuto. Essa e' iscritta nel registro delle associazioni del Tribunal d'istance di Strasburgo, Francia.
Art. 2.
Partecipazione della Regione
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La partecipazione della Regione alla RECEP e' subordinata alle seguenti condizioni:
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che l'associazione non persegua fini di lucro;
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che lo statuto sia informato ai principi democratici dello statuto della Regione Emilia-Romagna.
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Il Presidente della Regione, o un suo delegato, e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla RECEP.
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I diritti inerenti alla qualita' di membro fondatore della RECEP sono esercitati dal Presidente della Regione o un suo delegato.
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Ogni modifica dello statuto della RECEP deve essere previamente comunicata alla giunta ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La giunta stessa provvedera' a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'Art. 64, comma 4, dello statuto della Regione Emilia-Romagna.
Art. 3.
Rappresentanti regionali negli organi dell'associazione
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La giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della RECEP in conformita' allo statuto della medesima.
Art. 4.
Partecipazione finanziaria
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La Regione aderisce con il versamento della quota iniziale di ammissione per la costituzione del patrimonio della RECEP, per l'importo di 10.000,00 euro, e con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello...
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