REGOLAMENTO REGIONALE 24 Aprile 2006, n. 7 - Norme tecniche per la costruzione delle strade.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. Il presente regolamento, a norma dell'Art. 5-bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), ha per oggetto la definizione dei criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e per l'ammodernamento e il potenziamento dei tronchi viari esistenti ricadenti nel territorio lombardo e disciplina le modalita' per la concessione di deroghe ai suddetti criteri.

  2. I criteri sono finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, a ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico e ad assicurare il rispetto dell'ambiente, inteso nella sua accezione territoriale e sociale.

  3. I criteri riguardano in particolare la progettazione degli elementi geometrici dell'asse e della piattaforma delle strade urbane ed extraurbane, nonche' la progettazione delle aree di intersezione.

  4. Per le finalita' di cui al comma 2, la progettazione deve assicurare la omogeneita' tecnica dei tronchi di rete aventi medesima funzione territoriale e di mobilita', anche in relazione alla loro classificazione di ordine costruttivo e tecnico prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed alla loro eventuale classificazione funzionale regionale.

    Art. 2.

    Definizioni

  5. Fatte salve le definizioni contenute nel codice della strada, ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. zona di intersezione l'area che comprende le intersezioni (a raso o a livelli sfalsati) e la parte di ognuna delle strade intersecantesi dall'intersezione sino al ripristino della sezione e/o delle caratteristiche planimetriche correnti di ciascuna strada;

    2. ammodernamento l'intervento infrastrutturale su assi stradali e/o aree di intersezione esistenti finalizzato principalmente alla messa in sicurezza degli assi e/o delle aree di intersezione e che non comporta sostanziali incrementi della capacita' di deflusso veicolare;

    3. potenziamento l'intervento infrastrutturale (quale l'incremento del numero di corsie di marcia ovvero l'eliminazione di punti di conflitto nelle intersezioni) su assi stradali e/o aree di intersezione esistenti che comporta sostanziali incrementi della capacita' di deflusso veicolare;

    4. tratta interprovinciale il tronco viario esistente o da costruire che si estende su piu' territori provinciali e di cui almeno una parte sia classificata amministrativamente come strada provinciale ovvero strada statale;

    5. raccordo alla rete autostradale il tronco stradale ed eventuale intersezione che connettono le rampe di ingresso/ uscita dell'autostrada con la rete non autostradale;

    6. autostrade regionali le arterie stradali aventi le seguenti caratteristiche:

  6. sviluppo del tracciato interamente compreso nel territorio della Lombardia, ivi compreso il raccordo ai confini regionali qualora concorrente alla funzionalita' del tracciato;

  7. assolvimento di richieste di mobilita' prevalentemente originate o destinate nel territorio della Lombardia;

  8. due o piu' corsie per senso di marcia e corsie di emergenza;

    1. traffico giornaliero medio il volume totale di traffico rilevato in piu' giorni interi rappresentativi delle condizioni di normale carico veicolare della strada diviso per il numero di giorni considerati;

    2. velocita' di progetto il valore della velocita' veicolare in base al quale si definiscono le caratteristiche degli elementi di tracciato della strada;

    3. strada di montagna collocata su terreno morfologicamente difficile:

  9. ogni strada esistente avente una pendenza longitudinale media (nella tratta oggetto di adeguamento, ammodernamento o potenziamento) superiore al 9 per cento ovvero ogni strada esistente avente una pendenza longitudinale media (nella tratta oggetto di ammodernamento o potenziamento) superiore al 5 per cento e almeno una delle seguenti caratteristiche: una piattaforma inferiore ai cinque metri; la presenza di tornanti; un traffico giornaliero medio inferiore ai cinquecento veicoli/giorno;

  10. ogni nuovo tronco viario per il quale, in considerazione delle particolari condizioni paesistiche, ambientali ed orografiche del territorio in cui l'opera deve inserirsi, si ricorre, anche in ragione dei ridotti carichi che interessano l'infrastruttura, all'utilizzo di significative pendenze longitudinali, di tornanti e/o di sezioni ridotte;

    1. livello di rete il grado omogeneo di funzionalita/fruizione costituito da un insieme di assi stradali che assolvono il medesimo compito nell'ambito del sistema globale delle infrastrutture esistenti e di progetto;

    2. rete primaria il livello di rete caratterizzato da un movimento servito di transito e di scorrimento, da distanze lunghe di spostamento, con funzione nazionale e interregionale in ambito extraurbano o di intera area urbana in ambito urbano, destinato a componenti di traffico limitate;

    3. rete principale il livello di rete caratterizzato da un movimento servito di distribuzione dalla rete primaria alla secondaria ed eventualmente alla locale, da distanze medie di spostamento, con funzione interregionale e regionale in ambito extraurbano o interquartiere in ambito urbano, destinato a componenti di traffico limitate;

    4. rete secondaria il livello di rete caratterizzato da un movimento servito di penetrazione verso la rete locale, da distanze ridotte di spostamento, con funzione provinciale e interlocale in ambito extraurbano, di quartiere in ambito urbano, destinato a tutte le componenti di traffico;

    5. rete locale il livello di rete caratterizzato da un movimento servito di accesso, da distanze ridotte di spostamento, con funzione interlocale e comunale in ambito extraurbano, interna al quartiere in ambito urbano, destinato a tutte le componenti di traffico;

    6. classificazione funzionale regionale la caratterizzazione della rete viaria che interessa il territorio regionale, basata su parametri fisicotipologici, funzionali e di fruizione. La classificazione regionale esplicita il funzionamento della rete ed evidenzia la gerarchia del sistema viario esistente e programmato. La classificazione funzionale della rete viaria regionale individua classi stradali di interesse regionale (di primo e secondo livello), di interesse provinciale (di primo e secondo livello) o di interesse locale. Sono oggetto di classificazione funzionale tutte le strade provinciali, le strade statali, compresi i tratti di strada classificati comunali ai sensi dell'Art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma funzionalmente correlati a strade provinciali e statali;

    7. strada agrosilvopastorale la strada ad esclusivo servizio di fondi agricoli, pascoli, alpeggi e boschi;

    8. ente proprietario della strada il comune per le strade comunali...

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