DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 Febbraio 2007, n. 33 - Legge regionale n. 18/2005, articoli 30, 31, 32 e 33. Regolamento per la concessione e l''erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l''occupazione, la tutela e la qualita'' del lavoro). ...

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 28 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro", relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attivita' imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalita' e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attivita' imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lettera c), (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Visto il programma triennale regionale di politica del lavoro 2006-2008, approvato con deliberazione giuntale 21 aprile 2006, n. 856;

Considerato che l'Art. 29 della legge regionale n. 18/2005 prevede il sostegno all'assunzione, alla stabilizzazione occupazionale, allo sviluppo di nuove attivita' imprenditoriali e all'inserimento in qualita' di soci-lavoratori di cooperative di donne e soggetti in condizione di svantaggio occupazionale;

Ritenuto, in base all'osservazione del mercato del lavoro regionale, che sia prioritario attivare gli strumenti di politica attiva del lavoro di cui sopra a favore delle donne disoccupate e delle seguenti categorie, rientranti nella nozione di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale n. 18/2005:

  1. soggetti disoccupati che hanno gia' compiuto il quarantacinquesimo anno di eta';

  2. soggetti disoccupati laureati da almeno due anni;

  3. soggetti disoccupati da almeno sei mesi;

  4. soggetti a rischio di disoccupazione in quanto sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attivita' dell'azienda, con conseguente ricorso ad ammortizzatori sociali concessi anche in deroga alla vigente normativa;

Ritenuto di rinviare l'attivazione dei medesimi strumenti di politica attiva del lavoro a favore delle altre categorie rientranti nella nozione di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale n. 18/2005 alla regolamentazione attuativa della programmazione del Fondo sociale europeo 2007-2013 relativa all'occupabilita' delle persone;

Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 14 dicembre 2006 hanno esaminato il...

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