DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 Febbraio 2007, n. 35 - Regolamento di attuazione del Fondo per l''autonomia possibile e per l''assistenza a lungo termine di cui all''Art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 11 del 14 marzo 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

Visto l'Art. 41 della menzionata legge, istitutivo del "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assi- stenza a lungo termine" (FAP), rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono prowedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;

Richiamato in particolare il comma 4 del predetto Art. che dispone, tra l'altro, che le modalita' di gestione del fondo sono disciplinate con atto della giunta regionale, da adottarsi previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della competente Commissione consiliare;

Atteso che, in considerazione della materia trattata, la giunta regionale ha ritenuto di acquisire anche il parere del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 32 dd. 12 gennaio 2007, con la quale e' stato approvato, in via preliminare, il "Regolamento di attuazione del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'Art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6" ed e' stato awiato l'iter per l'acquisizione dei summenzionati pareri;

Acquisiti i pareri favorevoli della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, della Terza Commissione consiliare e del Consiglio delle autonomie locali, espressi, con osservazioni, nelle sedute svoltesi rispettivamente il 24, il 25 e il 31 gennaio 2007;

Precisato che di dette osservazioni si e' tenuto conto nella redazione del testo definitivo del Regolamento;

Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 286 dd. 16 febbraio 2007;

Decreta:

  1. E' approvato il "Regolamento di attuazione del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'Art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

    ILLY

    Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'Art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".

    Art. 1. Oggetto e finalita'.

  4. Il presente regolamento disciplina il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) di cui all'Art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

  5. L'introduzione e l'utilizzo del FAP si propongono di contribuire al perseguimento delle seguenti finalita':

    1. rafforzare il sostegno pubblico all'area della non autosufficienza;

    2. favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, attivando o potenziando la rete di assistenza domiciliare integrata;

    3. garantire alle persone con disabilita' adeguata assistenza personale per la vita indipendente;

    4. sostenere nel contempo la capacita' di risoluzione autonoma delle famiglie, fornendo alle stesse risorse e strumenti necessari a svolgere adeguatamente i compiti di assistenza a favore dei propri familiari in stato di bisogno;

    5. contribuire al miglioramento del governo del sistema territoriale, anche attraverso la riaffermazione del Progetto personalizzato quale strumento centrale di approccio e sviluppo del percorso di cura e assistenza;

    6. incidere positivamente sul superamento dell'eterogeneita' esistente nella Regione per quantita' e qualita' dell'offerta, tendendo progressivamente a garantire standard minimi di dimensione dell'offerta, della qualita' e del governo del predetto percorso;

    7. contribuire all'incremento dei livelli di integrazione sociosanitaria, rendendo il FAP un'occasione per potenziare e accelerare i processi di responsabilizzazione condivisa e per riorientare e potenziare l'azione dell'amministrazione regionale verso rafforzate forme di accompagnamento e sostegno all'attuazione dei cambiamenti sul territorio.

  6. Il fondo e' ripartito tra gli Enti gestori del Servizio sociale...

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