DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 Maggio 2007, n. 5 - Regolamento regionale recante: 'Modifiche agli articoli 7, 10, 12, 13, 15, 19, 20 e 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n....

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del

10 maggio 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, 5 agosto 2002, n. 20, e 18 maggio 2004, n. 12;

Visti i regolamenti regionali 5 agosto 2004, n. 6/R, 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 11-5818 del 7 maggio 2007;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'Art. 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R

  1. Al comma 6 dell'Art. 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, le parole: "previa comunicazione all'" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione dell'".

  2. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'Art. 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, e' aggiunta, infine, la seguente:

    "c-bis) qualora il soggetto subentrante sia frontista rispetto al bene oggetto di concessione.".

  3. Al comma 7 dell'Art. 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, come modificato dall'Art. 1 del regolamento regionale 7 settembre 2005, n. 5/R, la parola: "solo", e' soppressa.

    Art. 2. Modifica all'Art. 10 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R

  4. Dopo il comma 4 dell'Art. 10 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, e' aggiunto, infine, il seguente:

    "4-bis. In capo ai soggetti autorizzati restano fermi gli obblighi generali previsti all'Art. 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5, in quanto applicabili. Nel caso di richieste di autorizzazioni temporanee di durata inferiore a 60 giorni naturali e consecutivi, ovvero comportanti l'applicazione di un canone di importo inferiore a 250 euro, non occorrono di norma, e fatte salve particolari esigenze di fruizione delle aree demaniali, ne' la fase di pubblicazione in albo pretorio ne' il versamento del deposito cauzionale previsti agli articoli 12 e 13.".

    Art. 3. Modifiche all'Art. 12 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R

  5. Dopo il comma 7 dell'Art. 12 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, e' inserito il seguente:

    "7-bis. A far data dal 1° gennaio 2007, laddove si proceda al rinnovo di concessioni demaniali in continuita' con la situazione preesistente, il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte...

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