LEGGE 2 Maggio 2007, n. 12 - Misure per il risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 21

del 4 maggio 2007)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

  1. In coerenza con il patto nazionale per la salute per il triennio 2007-2009 e ai fini dell'accesso al fondo transitorio di cui all'Art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dall'anno di imposta 2008:

    1. l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'Art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' fissata all'1,4 per cento;

    2. le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (Irap) vigenti nella Regione, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, e dell'Art. 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e all'Art. 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fatti salvi comunque i regimi di esenzione, sono innalzate al limite massimo del 5,25 per cento.

  2. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 1, stimate in euro 287 milioni per ciascun anno, sono destinate al finanziamento della maggiore spesa sanitaria 2007-2009.

  3. In attuazione dell'Art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora si verifichino le condizioni ivi previste, l'assessore regionale per la sanita' ne da' comunicazione all'assessore regionale per il bilancio e le finanze, il quale e' autorizzato ad adottare, con riferimento all'anno di imposta successivo, il provvedimento di riduzione delle aliquote di cui al comma 1.

    Art. 2.

    Cancellazione dei debiti delle Aziende sanitarie;

  4. Le passivita' delle Aziende sanitarie della Regione derivanti dalla contabilita' finanziaria, comprese le esposizioni verso le gestioni liquidatorie, e risultanti ancora in essere al 31 dicembre 2006, sono dichiarate insussistenti ai fini della redazione dei bilanci delle singole aziende sanitarie relativi all'esercizio 2006. A tal fine il termine di presentazione dei bilanci 2006 previsto dall'Art. 51 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e' prorogato al 30 giugno 2007 ed il termine di trasmissione all'assessorato regionale della sanita' e' prorogato al 31 luglio 2007.

  5. E' istituito nel bilancio della Regione - Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del fondo sanitario, un apposito fondo a destinazione vincolata per il pagamento dei debiti pregressi delle aziende sanitarie, per il rimborso alle stesse degli oneri derivanti da eventuali pagamenti sui debiti cancellati ai sensi del comma 1.

  6. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di Euro 15.000 migliaia, cui si provvede mediante utilizzo di parte delle economie di spesa dei capitoli finanziati con risorse del fondo sanitario regionale di cui all'elenco "M", allegato alla presente legge. Con circolare del dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del fondo sanitario, di concerto con la ragioneria generale della Regione, vengono stabilite le modalita' di utilizzo del predetto fondo.

    Art. 3. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2004, n. 17 ed 8 febbraio

    2007, n. 2

  7. Al comma 7 dell'Art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come sostituito dal comma 1 dell'Art. 25 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, le parole "del patrimonio delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere" sono sostituite con le parole "dei beni immobili di cui al presente articolo".

  8. Alla fine del comma 3 dell'Art. 24 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono aggiunte le parole "nonche' ai centri di eccellenza costituiti in fondazione.".

  9. Alla fine del comma 5 dell'Art. 25 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono aggiunte le parole: "A parziale copertura della prima annualita' e' destinata la quota, pari a 80.868 migliaia di euro assegnata alla Regione a valere sul contributo per il ripiano dei disavanzi 2002-2004 di cui all'Art. 279 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.".

    Art. 4.

    Finanziamento della maggiore spesa sanitaria per l'anno 2006

  10. Per il finanziamento del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale per l'anno 2006, quantificato complessivamente in euro 708.342 migliaia, al netto delle variazioni positive derivanti dall'applicazione dell'Art. 2, hanno effetto nella Regione le disposizioni di cui all'Art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni e allo stesso si provvede:

    1. quanto ad euro 153.000 migliaia mediante utilizzo della quota assegnata alla Regione a valere sul finanziamento di cui all'art. 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

    2. quanto ad euro 80.868 migliaia mediante utilizzo di pari importo del gettito derivante dalle tasse automobilistiche di spettanza regionale;

    3. quanto ad euro 187.474 migliaia mediante utilizzo delle economie di spesa dei capitoli finanziati con risorse del fondo sanitario regionale di cui all'elenco "M", allegato alla presente legge;

    4. quanto ad euro 287.000 migliaia mediante utilizzo del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'Art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni.

  11. Alla tabella "A" di cui all'Art. 59, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono aggiunti i seguenti accantonamenti per l'esercizio finanziario 2007:

    Importi in migliaia di euro

    =====================================================================

    Oggetto | 2007 |2008|2009 ===================================================================== Quota assegnata alla Regione siciliana a valere sul| | | finanziamento di cui all'Art. 1, comma 278, legge | | | 23 dicembre 2005, n. 266, collegata al | | | corrispondente accantonamento negativo |153.000| - | - --------------------------------------------------------------------- Gettito derivante dalle disposizioni di cui | | | all'Art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre | | | 2004, n. 311 e successive modifiche ed | | | integrazioni, collegata al corri spondente | | | accantonamento negativo |287.000| - | - --------------------------------------------------------------------- Totale accantonamenti positivi |440.000| | --------------------------------------------------------------------- Quota assegnata alla Regione siciliana a valere sul| | | finanziamento di cui all'Art. 1, comma 278, legge | | | 23 dicembre 2005, n. 266 |153.000| - | - --------------------------------------------------------------------- Gettito derivante dalle disposizioni di cui | | | all'Art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre | | | 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni|287.000| - | - --------------------------------------------------------------------- Totale accantonamenti negativi |440.000| -...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT