Sentenza nº 2621 da Veneto, Venezia, 01 Agosto 2007

Data di Resoluzione01 Agosto 2007
EmittenteVeneto - Venezia

Ric. n. 927/2006 Sent. 2621/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Avviso di Deposito

del

a norma dell'art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere, estensore

Angelo Gabbricci Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso 927/2006 proposto da Carlo Alberto Tesserin, Giovanni Anci, Marina Balleello, Daniele Bison, Luciano Compagno, Mario Dalla Tor, Antonio Di Luzio, Massimo Parravicini e Gianni Sopradassi, rappresentati e difesi dagli avvocati Ivone Cacciavillani e Carlo Alberto Tesserin, con domicilio presso la Segreteria del Tar del Veneto ai sensi dell'art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

la Provincia di Venezia, in persona del presidente "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Lorenzon, con domicilio presso la Segreteria del Tar del Veneto ai sensi dell' art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

per l'annullamento, quanto al ricorso principale:

  1. della deliberazione 2 marzo 2006, n. 20, con cui il Consiglio provinciale di Venezia ha approvato il regolamento per l'elezione dei consiglieri provinciali aggiunti al Consiglio della Provincia di Venezia;

  2. dell'art. 8 bis dello Statuto provinciale, introdotto con deliberazione 8 aprile 2004, n. 28;

    e, quanto ai motivi aggiunti:

  3. della deliberazione 4 luglio 2006, n. 186, della Giunta provinciale di Venezia;

    visti il ricorso e l'atto di motivi aggiunti, con i relativi allegati;

    visto l' atto di costituzione in giudizio della Provincia di Venezia;

    viste le memorie prodotte dalle parti;

    visti gli atti tutti della causa;

    uditi, nella pubblica udienza del 15 marzo 2007 - relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l'avv. Tesserin e l'avv.. C. Cacciavillani in sostituzione di I. Cacciavillani per i ricorrenti e l'avv. Lorenzon per l'Amministrazione resistente;

    ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

    FATTO E DIRITTO

    1. Il Consiglio provinciale di Venezia, con la deliberazione 8 aprile 2004, n. 28, ha introdotto nello statuto dell'Ente l'art. 8 bis, intitolato al consigliere straniero aggiunto, secondo il quale: «1. È istituita la figura del Consigliere Straniero aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti nel territorio provinciale, il diritto di eleggere propri rappresentanti chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio Provinciale con diritto di convocazione alle sedute del Consiglio Provinciale, di informazione preliminare sugli oggetti trattati, con solo diritto di parola. 2. Partecipa ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti e delle Commissioni Speciali con le stesse modalità previste al punto 1. 3. L'elezione della figura del Consigliere Straniero aggiunto, disciplinata da apposito regolamento, avviene, di norma, in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Questi rimane in carica per la durata del mandato dello stesso Consiglio Provinciale».

    2. Il regolamento per l'elezione dei consiglieri stranieri aggiunti, cui si riferisce il punto 3 della disposizione statutaria, è stato poi approvato dal Consiglio provinciale con la deliberazione 2 marzo 2006, n. 20.

      L'art. 1 stabilisce che, ai sensi del citato art. 8 bis, al Consiglio provinciale sono aggiunti tre consiglieri stranieri, eletti secondo un sistema elettorale proporzionale, e definisce i tre collegi elettorali, elencando i Comuni inclusi in ciascuno di questi.

      L'art. 2 prevede l'istituzione di un ufficio centrale, cui sono affidate tutte le competenze in materia elettorale; gli artt. 3 e 4 disciplinano l'elettorato attivo ed i criteri per la formazione delle liste, mentre gli articoli da 5 a 17 regolano, nei diversi aspetti, le operazioni elettorali, e così le sezioni (art. 5) , l'elettorato passivo (art. 7), la presentazione delle candidature (art. 9), l'ufficio elettorale di sezione (articoli 12 e 13), la votazione e le seguenti operazioni di scrutinio con la proclamazione dei risultati (articoli 14-17), la decadenza e la surrogazione (articoli 18 e 19).

      L' art. 21, dopo aver riprodotto le previsioni contenute nell'art. 8 bis dello statuto, stabilisce che, per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale e delle commissioni consiliari, ai consiglieri stranieri aggiunti è corrisposto il gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità previste per i consiglieri provinciali.

      3.1. Alberto Tesserin, Giovanni Anci, Marina Balleello, Daniele Bison, Luciano Compagno, Mario Dalla Tor, Antonio Di Luzio, Massimo Parravicini e Gianni Sopradassi - ciascuno, come si legge in epigrafe, «nella duplice veste di consigliere provinciale ed elettore della Provincia di Venezia» - hanno collettivamente impugnato il regolamento elettorale, e, per quanto possa occorrere, anche il citato art. 8 bis, con ricorso notificato il 2 maggio 2006.

      3.2. Nella prima censura si afferma, anzitutto, che la materia dell'elettorato «sia attivo, sia passivo è soggetta a privativa della fonte primaria statale», come si desume da quanto viene stabilito dall'art. 117 Cost., il quale, al comma 2, riserva allo Stato la legislazione esclusiva, tra l'altro, in materia (lett. p) di «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».

      Inoltre, soggiunge il ricorso, va richiamata «la sentenza della...

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