Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Opposizione a decreto penale di condanna - Facolta' dell'imputato di chiedere, in alternativa ai riti speciali, il giudizio ordinario - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 461, comma 3, e 464, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 29 giugno 2004 dal Tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di R.M., iscritta al n. 842 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Fermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 461, comma 3, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di chiedere al giudice che ha emesso il decreto penale, in alternativa ai riti speciali, il giudizio ordinario e, quindi, la fissazione dell'udienza preliminare, e correlativamente, dell'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., per violazione degli stessi parametri costituzionali, nella parte in cui non prevede che, se l'opponente a decreto penale ha chiesto il giudizio ordinario, o comunque non ha formulato richiesta di riti speciali, il giudice fissi l'udienza preliminare";

che il rimettente premette di dover procedere al giudizio nei confronti di persona imputata del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la quale aveva proposto opposizione a decreto penale di condanna: opposizione cui aveva fatto seguito, a norma degli artt. 464 e 456 cod. proc. pen., l'emissione da parte del giudice delle indagini preliminari del decreto di giudizio immediato e la fissazione dell'udienza dibattimentale, nella quale la difesa dell'imputato sollevava eccezione di legittimita' costituzionale;

che il giudice a quo, valutata positivamente la rilevanza della questione, evidenzia come la non manifesta infondatezza della medesima debba apprezzarsi, innanzitutto, in relazione a due importanti innovazioni legislative: per un verso, l'introduzione di rilevanti modifiche di natura, struttura e funzione dell'udienza preliminare ad opera della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale, modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario, disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), che ne hanno accentuato "le connotazioni in senso garantista e la sua coessenzialita' al diritto di difesa", si' da configurare - a parere del rimettente - l'esistenza di un vero e proprio "diritto all'udienza preliminare", quale articolazione del piu' generale diritto di...

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