Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente - Necessita' di depositare l'atto in cancelleria entro la mattina del quarantesimo giorno dalla notifica del decreto Conseguente impossibilita' di notificare l'opposizione anc...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 147, 415, 447 (recte, 447-bis) e 641 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 25 novembre 2005 dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, nel procedimento civile vertente tra Senatore Pasquale e Palumbo Anna, iscritta al n. 604 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ordinario di Salerno - sezione distaccata di Cava de' Tirreni, con ordinanza del 25 novembre 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 147, 415, 447 (recte, 447-bis) e 641 del codice di procedura civile;

che il giudice rimettente riferisce che il decreto ingiuntivo, da cui e' scaturito il giudizio, e' stato notificato il 19 giugno 2002 e che l'opposizione, dopo essere stata notificata i1 26 luglio 2002, e' stata iscritta a ruolo il 1° agosto 2002, sicche' l'opposto, costituitosi in giudizio, ha eccepito la tardivita' dell'opposizione medesima, e, quindi, la sua inammissibilita', per essere stata depositata in cancelleria, con l'iscrizione a ruolo, quarantatre giorni dopo la notifica del provvedimento monitorio;

che, in punto di diritto, il giudice rimettente osserva che, a norma dell'art. 147 cod. proc. civ., l'opposizione a decreto ingiuntivo puo' essere notificata fino alle ore 18 del quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto, ma che a quell'ora la cancelleria e' chiusa e l'atto, quindi, non puo' essere depositato fino all'ultimo minuto dello stesso giorno;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, egli osserva che, se l'opponente deve depositare l'atto di opposizione in cancelleria entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo e non puo', quindi, notificare la stessa...

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