LEGGE REGIONALE 2 Aprile 2007, n. 7 - Soppressione Osservatori regionali.
5 aprile 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Soppressione Osservatori regionali
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A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli organismi di cui all'allegato A e contestualmente sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
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l'Art. 3 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attivita' a favore dei giovani);
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l'Art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese);
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l'Art. 57 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).
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Dalla data di cui al comma 1, sono altresi' soppressi gli organismi, istituiti con provvedimento amministrativo, riportati nell'allegato B.
Art. 2.
Sostituzione dell'Art. 22 della legge regionale n. 44/2000
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L'Art. 22 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Attivita' finalizzata alla elaborazione delle politiche industriali). - 1. La Regione Piemonte promuove un'attivita' permanente di analisi, studio e informazione sul sistema industriale piemontese.
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L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata in particolare a:
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fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;
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conseguire un'adeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;
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effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dell'industria piemontese;
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rilevare le necessita' espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dall'intervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;
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fornire informazioni alle imprese anche mediante gli sportelli unici comunali, come previsto dall'Art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998 e dall'Art. 24, comma 1, e ad altri interessati;
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realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni...
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