LEGGE REGIONALE 2 Aprile 2007, n. 7 - Soppressione Osservatori regionali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del

5 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione Osservatori regionali

  1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli organismi di cui all'allegato A e contestualmente sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

    1. l'Art. 3 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attivita' a favore dei giovani);

    2. l'Art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese);

    3. l'Art. 57 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

  2. Dalla data di cui al comma 1, sono altresi' soppressi gli organismi, istituiti con provvedimento amministrativo, riportati nell'allegato B.

    Art. 2.

    Sostituzione dell'Art. 22 della legge regionale n. 44/2000

  3. L'Art. 22 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") e' sostituito dal seguente:

    "Art. 22 (Attivita' finalizzata alla elaborazione delle politiche industriali). - 1. La Regione Piemonte promuove un'attivita' permanente di analisi, studio e informazione sul sistema industriale piemontese.

  4. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata in particolare a:

    1. fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;

    2. conseguire un'adeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;

    3. effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dell'industria piemontese;

    4. rilevare le necessita' espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dall'intervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;

    5. fornire informazioni alle imprese anche mediante gli sportelli unici comunali, come previsto dall'Art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998 e dall'Art. 24, comma 1, e ad altri interessati;

    6. realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni...

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