LEGGE REGIONALE 4 Aprile 2007, n. 8 - Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del

12 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 17/2003

  1. Al comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada), dopo le parole "Le attivita' di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelle realizzate all'interno di una specifica manifestazione, rassegna o festival".

    Art. 2.

    Sostituzione dell'Art. 6 della legge regionale n. 17/2003

  2. L'Art. 6 della legge regionale n. 17/2003 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 6. Promozione delle espressioni artistiche in strada. - 1. La Regione assegna contributi annuali ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, con carattere di continuita', promuovono le espressioni artistiche in strada con la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival e con il sostegno ad attivita' di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada. Il termine per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalita' di assegnazione dei contributi sono definiti con apposita deliberazione della giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

  3. La Regione istituisce inoltre premi annuali, di euro cinquemila cadauno, per artisti singoli o associati che si siano distinti per particolare bravura. I criteri per l'assegnazione dei premi sono definiti con...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT