LEGGE REGIONALE 29 Maggio 2007, n. 20 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 (Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) - Citta'' a colori.
6 giugno 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
Modifiche all'Art. 1
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Dopo il comma 3 dell'Art. 1 della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Finalita' della presente legge sono altresi' la vivibilita' e il decoro degli spazi urbani edificati, da perseguirsi tramite il recupero, la manutenzione ed il miglioramento della qualita' degli spazi pubblici, degli edifici e degli altri manufatti che ivi prospettano, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali.".
Art. 2.
Inserimento degli articoli 7-bis e 7-ter
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Dopo l'Art. 7 della legge regionale n. 25/1987 sono inseriti i seguenti:
"Art. 7-bis (Progetto colore). - 1. La Regione considera di preminente interesse pubblico il decoro e la manutenzione degli spazi pubblici e dei prospetti degli edifici.
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Al fine di disciplinare le modalita' degli interventi di recupero dei prospetti degli edifici e degli spazi pubblici, i comuni possono dotarsi di un "Progetto Colore" i cui elaborati sono definiti da apposito provvedimento della giunta regionale.
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Il Progetto Colore e' adottato dal comune con apposito provvedimento soggetto a pubblicazione, unitamente agli atti costitutivi del Progetto, mediante deposito a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per un periodo non interiore a quarantacinque giorni, previo avviso del deposito divulgato con ogni mezzo idoneo, in vista della presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque.
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Decorso il termine di cui al comma 3 il comune approva il Progetto colore con apposito provvedimento, nel cui contesto sono decise le osservazioni pervenute, previa acquisizione del parere favorevole della Regione da rendersi, d'intesa con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, anche in sede di Conferenza di servizi indetta dal comune interessato.
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L'approvazione del Progetto Colore a norma del comma 4 comporta effetti di integrazione o modifica della disciplina paesistica di livello puntuale del vigente strumento urbanistico comunale ovvero di variante a previsioni di strumenti urbanistici attuativi o di progetti urbanistici operativi vigenti.
Art. 7-ter (Obblighi per i proprietari degli immobili). - 1. I proprietari di edifici o di altri manufatti edilizi prospicienti spazi pubblici curano la corretta e continuativa manutenzione dei prospetti.
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Per gli immobili prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico che presentano condizioni di profondo degrado, allo scopo di...
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