LEGGE REGIONALE 29 Maggio 2007, n. 22 - Norme in materia di energia.

Titolo I
FINALITA' E COMPETENZE

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del

6 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalita' e obiettivi generali

  1. La presente legge disciplina la programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico, nel rispetto dell'ambiente, della salute dei cittadini e del paesaggio, in conformita' all'Art. 117 della Costituzione, in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento comunitario e con gli indirizzi della politica energetica nazionale.

  2. Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:

    1. soddisfare le esigenze energetiche della Regione secondo criteri di efficienza con il fine del contenimento dei consumi;

    2. favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzo delle fonti rinnovabili compatibili con il territorio;

    3. favorire ed incentivare forme di risparmio energetico, sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento;

    4. promuovere il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;

    5. promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche mediante soluzioni costruttive innovative e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;

    6. ridurre l'uso delle fonti convenzionali e migliorare l'efficienza degli impianti di produzione da fonte fossile;

    7. promuovere la diversificazione delle fonti privilegiando la valorizzazione delle risorse locali;

    8. promuovere e diffondere l'educazione all'uso razionale dell'energia, volta anche al risparmio delle risorse ed al contenimento delle emissioni;

    9. promuovere la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione tecnologica, favorendo anche lo scambio di esperienze e di conoscenze;

    10. promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione in campo energetico;

    11. prevenire e ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico;

    12. tutelare i siti degli osservatori astronomici ed astrofisici di rilevanza regionale e provinciale dall'inquinamento luminoso.

    Art. 2.

    Competenze della Regione

  3. E' competenza della Regione:

    1. la programmazione energetica regionale;

    2. l'adozione dei regolamenti attuativi della presente legge;

    3. la predisposizione di criteri e linee guida in materia di energia, anche in attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

    4. i criteri per la localizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;

    5. la semplificazione delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico;

    6. la promozione di iniziative, studi e ricerche nel campo dell'energia, anche per la realizzazione di progetti pilota;

    7. la concessione di contributi, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, per il raggiungimento delle finalita' della presente legge;

    8. la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nelle attivita' produttive, economiche ed urbane e l'organizzazione dei relativi processi in funzione del risparmio energetico anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;

    9. la promozione della diffusione di strumenti contrattuali e gestionali innovativi che permettano un incremento di efficienza energetica ed economica;

    10. la promozione e la realizzazione di attivita' di divulgazione e di formazione in materia di energia, anche avvalendosi della rete dei centri di educazione ambientale.

    Art. 3.

    Sistema della programmazione e pianificazione

  4. Il sistema di programmazione regionale in materia di energia, e' costituito da:

    1. il piano energetico ambientale regionale (PEAR);

    2. i provvedimenti attuativi del PEAR;

    3. il programma annuale degli interventi;

    4. il documento di monitoraggio e valutazione.

  5. I contenuti del PEAR sono vincolanti in relazione alla pianificazione territoriale.

  6. La giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi del PEAR.

  7. La giunta regionale adotta altresi' il programma annuale degli interventi in materia di energia individuando gli interventi, le fonti, le modalita' di finanziamento ed i criteri di riparto integrati dalla valutazione delle risorse comunitarie, statali e regionali, sulla base delle priorita' e dei criteri indicati nel PEAR stesso ed in accordo con la programmazione regionale nonche' con quanto contenuto nel quadro di riferimento e nel piano degli interventi del programma regionale di sviluppo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18, (norme sulle procedure di programmazione) e con il documento di programmazione economico finanziaria (DPEF).

    Art. 4.

    Piano energetico ambientale regionale

  8. Il piano energetico ambientale regionale e' lo strumento di attuazione della politica energetica regionale.

  9. Il piano definisce, anche nel rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto del 10 dicembre 1997 sulla riduzione e limitazione delle emissioni di gas serra ed in accordo con la pianificazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, gli obiettivi energetici regionali, individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalita' di cui all'Art. 1 nonche' gli indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti. Definisce inoltre:

    1. i fabbisogni energetici regionali stimati e le dotazioni infrastrutturali necessarie;

    2. gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di efficienza energetica nei diversi settori produttivo, residenziale e dei servizi;

    3. gli obiettivi di sostenibilita' energetica del settore trasporti;

    4. gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;

    5. lo sviluppo della produzione di energia dalle fonti rinnovabili;

    6. gli obiettivi di sviluppo e riqualificazione delle fonti energetiche;

    7. gli indirizzi per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;

    8. le risorse necessarie all'attuazione delle misure prioritarie, in conformita' con le previsioni del bilancio pluriennale.

  10. Il PEAR, integrato con la valutazione ambientale strategica (VAS), e' redatto assicurando il confronto con i soggetti istituzionali e gli operatori del settore.

  11. Il PEAR, approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, ha validita' per un periodo di cinque anni e puo' essere aggiornato anche per singole parti.

    Art. 5.

    Monitoraggio

  12. La giunta regionale annualmente presenta al consiglio un documento di monitoraggio e valutazione che descrive i risultati dell'attuazione delle politiche in materia di energia sulla base delle attivita' svolte.

    Art. 6.

    Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia

  13. La Regione in accordo con la normativa nazionale determina, con i provvedimenti attuativi del PEAR di cui all'Art. 3, i livelli di efficienza energetica minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di impianti di produzione energetica finalizzati al contenimento dell'impatto ambientale sul territorio.

  14. La Regione puo' stipulare accordi con i gestori degli impianti di produzione di energia al fine di definire modalita' e tempistiche per il raggiungimento dei livelli di efficienza energetica ai cui al comma 1.

  15. I gestori degli impianti per i quali sono stati determinati i livelli minimi di efficienza energetica presentano alla Regione, entro il termine stabilito negli accordi di cui al comma 2, il programma di adeguamento.

  16. La giunta regionale approva il programma di adeguamento entro sessanta giorni dalla sua presentazione, anche con eventuali integrazioni o modifiche.

    Art. 7. Agenzia regionale per l'energia della Liguria - A.R.E. Liguria S.p.A.

  17. La Regione, per il perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1, si avvale dell'agenzia regionale per l'energia della Liguria - A.R.E. Liguria - S.p.A., costituita e partecipata dalla Regione tramite la FI.L.S.E. S.p.a. ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, (costituzione della societa' finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.).

  18. A.R.E. costituisce strumento operativo nell'ambito del settore energetico soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. In particolare, sulla base di apposite convenzioni e specifici incarichi:

    1. verifica, ai sensi dell'Art. 31, comma 2, l'idoneita' delle certificazioni energetiche degli edifici;

    2. collabora con le strutture regionali per l'elaborazione di linee guida e norme tecniche in campo energetico;

    3. collabora con la Regione, alla realizzazione di iniziative, anche di livello comunitario, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione Liguria.

  19. A.R.E. presenta alla Regione ed alla FI.L.S.E. una relazione annuale atta a verificare le attivita' svolte dall'agenzia nell'esercizio finanziario precedente.

  20. La Regione, per il perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1, puo' altresi' richiedere collaborazioni all'universita', all'ENEA e al CNR.

    Art. 8.

    Competenze delle province

  21. Sono di competenza della provincia:

    1. il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili e delle centrali ibride, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi di cui all'Art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita), alle condizioni previste dal PEAR e dal piano regionale di tutela e risanamento della qualita' dell'aria e per la riduzione dei gas serra di cui alla deliberazione del consiglio regionale 21 febbraio 2006, n. 4;

    2. il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione...

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