LEGGE 19 Aprile 2007, n. 9 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell''Ente lirico regionale Teatro Massimo 'Vincenzo Bellini' di Catania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 17 del

20 aprile 2007)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini"

  1. All'Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" con sede in Catania non si applicano le disposizioni dell'Art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

  2. All'Ente lirico di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 2.

    Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19

  3. Il primo comma dell'Art. 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, e' sostituito dal seguente:

    "1. Alla nomina del Sovrintendente provvede il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa designazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza tra nominativi di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale".

  4. Il terzo comma dell'Art. 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, e' sostituito dal seguente:

    "3. Il Sovrintendente puo' essere esonerato dall'incarico per gravi motivi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa richiesta, obbligatoria e vincolante, espressa dal consiglio di amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza".

  5. Il quinto comma dell'Art. 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, e' sostituito dal seguente:

    "5. In caso di mancata designazione, entro il termine di cui al quarto comma da parte del consiglio di amministrazione dell'ente, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione propone al Presidente della Regione la nomina del Sovrintendente, scelto tra persone di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale".

  6. Il primo comma dell'Art. 9 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, e' sostituito dal seguente:

    "1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Regione ed e' composto:

    1. dal sindaco pro-tempore della citta' di Catania, che lo presiede;

    2. da due componenti designati dalla giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica...

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