LEGGE 19 Aprile 2007, n. 10 - Disposizioni in materia di esercizio di attivita'' nei beni demaniali marittimi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 17 del

20 aprile 2007)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Disposizioni applicative dell'Art. 2, comma 3 della legge regionale

29 novembre 2005, n. 15

  1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, si applicano a tutte le fattispecie previste dall'Art. 1 della medesima legge.

    Art. 2.

    Disposizioni in materia di manufatti precari sul demanio marittimo

  2. I manufatti precari esistenti sul demanio marittimo, destinati all'esercizio delle attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, realizzati alla data del 2 dicembre 2005, oggetto di concessione demaniale marittima e che siano stati riconosciuti conformi agli strumenti urbanistici alla stessa data vigenti, possono essere autorizzati anche in deroga ai parametri di altezza, sagoma, cubatura, superficie coperta e fronte mare, previsti dai Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi del decreto 25 maggio 2006 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

  3. Resta ferma l'osservanza, da parte dei soggetti concessionari dei beni di cui al comma 1, delle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche.

    Art. 3.

    Rinnovo concessioni demaniali marittime

  4. Nelle more dell'attivazione degli uffici periferici del demanio marittimo regionale, di cui all'Art. 6 della legge regionale 29 novembre 2005...

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