Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Adozione e affidamento - Adozione in casi particolari - Adozione del figlio del coniuge da parte dell'altro coniuge - Mancata previsione in caso di decesso del coniuge-genitore prima della richiesta nonche' impossibilita' per il giudice minorile di superare il diniego del genitore eserc...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE; Giudici Giovanni Maria FLICK , Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 44, comma 1, lettera b) e 46, secondo comma, della legge 4 agosto 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), promosso con ordinanza del 21 aprile 2006 dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra B. L. in proprio e per il figlio minore e P.A., iscritta al n. 338 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione di B.L. in proprio e per il figlio minore, di P.A., fuori termine, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Albino Lacava per P.A. e l'avvocato dello Stato Attilio Barbieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Corte di appello di Venezia, nella causa promossa in appello da B. L., in proprio e quale unico genitore esercente la potesta' sul figlio minore N., con ordinanza depositata il 21 aprile 2006, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui non consente al coniuge sopravvissuto, in caso di morte dell'altro coniuge, genitore del minore che s'intende adottare, di chiedere l'adozione del medesimo, per contrasto col principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione; nonche' dell'art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude che il tribunale possa superare il diniego di assenso del genitore del minore adottando, che sia nel pieno possesso della potesta' genitoriale, quand'anche detto diniego sia contrario al primario interesse del minore, per contrasto con gli artt. 2 e 31, secondo comma, della Costituzione.

    Premette la Corte rimettente che, avanti al Tribunale per i minorenni di Venezia, P. A. esponeva che in data 21 febbraio 2004 aveva contratto matrimonio con n. D., che gia' da otto anni con lui conviveva unitamente ai figli B., F. e N., nati dal precedente matrimonio con B. L., di cui era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili in data 16 gennaio 2003; che la separazione consensuale tra la donna ed il primo marito, B.L., era avvenuta nel 1996, anche se di fatto era iniziata nell'ottobre 1994; che sia il ricorso di separazione consensuale sia la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedevano l'affidamento dei figli alla madre e l'obbligo del padre a concorrere nel loro mantenimento, mentre quest'ultimo non vi aveva mai ottemperato, tralasciando di curare anche il rapporto affettivo con essi ed in particolare con N., nato il 3 settembre 1992, limitandosi a pochi incontri con il figlio minore nonostante la previsione del suo diritto di visita sia nella separazione sia nel divorzio; che pertanto N., dall'eta' di due anni, aveva prima vissuto solo con la madre e poi, dal 1996, con la nuova famiglia composta, oltre che dalla madre e dal fratello maggiore F., anche da esso ricorrente; che il 18 agosto 2004 n. D. era deceduta a seguito di una grave malattia iniziata ancor prima del matrimonio; che la donna, nonostante la malattia gia' in atto, poco dopo il divorzio dal primo marito, B.L. aveva voluto contrarre matrimonio con il ricorrente per tutelare al meglio i figli, che lo stesso ricorrente aveva sino ad allora seguito come propri; che era interesse primario del minore n. vivere nell'habitat attuale, presso la famiglia dello stesso sempre conosciuta, vale a dire quella costituita da esso ricorrente, dal fratello F. e dalla sorella maggiorenne B. F. anch'essa andata a stare in tale nucleo. Tanto premesso, P.A., affermando l'esistenza dei presupposti di legge e l'irrilevanza dell'eventuale dissenso del padre biologico B. L., chiedeva l'adozione del minore B. N., ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), della legge n. 183 del 1984.

    Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con provvedimento temporaneo ed urgente pronunciato in data 10 settembre 2004, a seguito di istanza urgente del ricorrente, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e della stabilita' di relazioni, di rapporti scolastici e di luoghi abitativi e che vi era urgenza di decidere perche' il padre aveva manifestato la volonta' di avere con se' il figlio, affidava il minore B.N. al ricorrente.

    Il padre del minore, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione in capo al ricorrente, atteso che l'art. 44, comma 1, lettera b), della legge n. 183 del 1984 presuppone che il ricorrente sia il coniuge di uno dei genitori del minore che s'intende adottare mentre, nella fattispecie, il P. non aveva tale qualita', in quanto vedovo di N., la cui morte aveva sciolto il matrimonio; deduceva, poi, l'insussistenza dei presupposti per farsi luogo all'adozione e, in particolare, il consenso del genitore esercitante la patria potesta' sul minore, che il B. negava ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, secondo comma, della legge n. 183 del 1984. B. L. faceva a tal proposito presente che mai era stato sospeso dalla potesta' genitoriale sul figlio N., nonostante l'esercizio di fatto gli venisse illegittimamente impedito dall'atteggiamento ostativo del P.. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso ed il rientro immediato del figlio minore presso di se', affermando di avere sempre avuto un ottimo rapporto con il figlio, e di avere, dopo la morte della madre, inutilmente chiesto la consegna del minore. Venivano altresi' sentiti personalmente i due fratelli maggiorenni di B. N., i quali si dichiaravano d'accordo con la richiesta di adozione svolta da P. A. ritenendola nell'interesse del fratello minore. Veniva sentito infine il minore B. N., di anni 13, che pure dichiarava il proprio desiderio di essere adottato dal ricorrente, con lui convivente da molto tempo, rappresentando che B. L. non si era mai interessato veramente a lui e a sua madre quando era in vita, anche nel periodo della malattia di quest'ultima.

    Sentito il parere del pubblico ministero, che concludeva per l'accoglimento del ricorso, la controversia veniva...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT