LEGGE REGIONALE 23 Febbraio 2007, n. 4 - Modifiche alla legge regionale n. 18/2006 contenente disposizioni per l''istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell''area.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 28 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 18/2006

  1. Alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), come modificata dall'Art. 7, comma 133, della legge regionale n. 1/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1, dell'Art. 1, le parole "di livello statale, regionale e locale" sono soppresse;

    2. il comma 2, dell'Art. 1, e' soppresso;

    3. l'Art. 2 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 2. (Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia). - 1. Per le finalita' dell'Art. 1, sulla base di appositi accordi stipulati con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'Art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, la Regione promuove, insieme con il medesimo Ministero, la costituzione di una fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di seguito denominata Fondazione Aquileia.

  2. La Regione promuove altresi' la partecipazione alla Fondazione Aquilela, in qualita' di soggetti fondatori, del comune di Aquileia, della provincia di Udine e di altre persone giuridiche private senza fine di lucro.";

    1. l'Art. 3 e' sostituito dal seguente:

      "Art. 3. (Elementi statutari). - 1. Lo statuto della Fondazione Aquileia dovra' richiamare espressamente le finalita' della presente legge e prevedere tra i suoi compiti:

    2. la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito quale Patrimonio Mondiale dell'Umanita' UNESCO e a supporto delle attivita' di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attivita' produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;

    3. lo sviluppo del turismo culturale dell'area;

    4. il cofinanziamento degli interventi attuati...

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