LEGGE REGIONALE 23 Febbraio 2007, n. 4 - Modifiche alla legge regionale n. 18/2006 contenente disposizioni per l''istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell''area.
Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 28 febbraio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
Modifiche alla legge regionale n. 18/2006
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Alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), come modificata dall'Art. 7, comma 133, della legge regionale n. 1/2007, sono apportate le seguenti modifiche:
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al comma 1, dell'Art. 1, le parole "di livello statale, regionale e locale" sono soppresse;
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il comma 2, dell'Art. 1, e' soppresso;
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l'Art. 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia). - 1. Per le finalita' dell'Art. 1, sulla base di appositi accordi stipulati con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'Art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, la Regione promuove, insieme con il medesimo Ministero, la costituzione di una fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di seguito denominata Fondazione Aquileia.
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La Regione promuove altresi' la partecipazione alla Fondazione Aquilela, in qualita' di soggetti fondatori, del comune di Aquileia, della provincia di Udine e di altre persone giuridiche private senza fine di lucro.";
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l'Art. 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Elementi statutari). - 1. Lo statuto della Fondazione Aquileia dovra' richiamare espressamente le finalita' della presente legge e prevedere tra i suoi compiti:
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la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito quale Patrimonio Mondiale dell'Umanita' UNESCO e a supporto delle attivita' di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attivita' produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;
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lo sviluppo del turismo culturale dell'area;
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il cofinanziamento degli interventi attuati...
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