DECRETO PRESIDENZIALE 12 Gennaio 2007, n. 7 - Regolamento esecutivo dell''Art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 'Istituzione dell''anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d''affezione e prevenzione del randagismo'.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 15 del

6 aprile 2007)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare l'Art. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria";

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo" ed in particolare l'Art. 4 che prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione;

Sentita la commissione per i diritti degli animali, nominata con decreto del Presidente della Regione n. 9/serv. 1°/S.G. del 12 gennaio 2005;

Sentita, ai sensi dell'Art. 16, comma 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, la Federazione regionale degli ordini dei medici veterinari della Sicilia per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani e l'Ordine dei medici veterinari della provincia di Palermo;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che nell'adunanza del 26 settembre 2006 ha reso il parere n. 658/2006;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 476 del 28 novembre 2006;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Identificazione dei cani

  1. Il cane iscritto all'anagrafe e' identificato da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro del collo, nel terzo inferiore, tra la mandibola e la spina della scapola.

  2. La struttura del codice identificativo deve essere conforme alle norme ISO 11784 e ISO 11785, i transponder devono essere conformi alla norme ISO 11784 e ISO 11785 che prevede un codice numerico a 15 cifre.

  3. Ai sensi dell'Art. 5, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, qualora debba essere iscritto all'anagrafe un cane appartenente alle razze di seguito elencate, il proprietario dovra' produrre la fotografia dell'animale che dovra' essere allegata alla scheda anagrafica di cui all'allegato IX.

    Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressivita':

    1) american bulldog;

    2) dogo argentino;

    3) fila brazileiro;

    4) pit bull;

    5) pit bull mastiff;

    6) pit bull lerrier;

    7) tosa inu.

    Art. 2. Convenzioni per la custodia dei cani catturati e per la gestione delle colonie feline

  4. I comuni singoli o associati, qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacita' recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, possono incaricare della custodia dei cani catturati le associazioni iscritte all'albo regionale sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di convenzione di cui all'allegato III.

  5. Alle associazioni iscritte all'albo regionale puo' essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di cui all'allegato IV.

  6. I comuni possono inoltre stipulare apposite convenzioni con le associazioni iscritte all'albo regionale, per il censimento e la gestione delle colonie feline in stato di liberta', sulla base dello schema di cui all'allegato V.

    Art. 3. Spese per la custodia degli animali randagi e per le colonie feline in liberta'

  7. Ai sensi dell'Art. 20, comma 7, dell'Art. 11, comma 6 e dell'Art. 18, comma 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la custodia e il mantenimento dei cani ricoverati nei rifugi convenzionati e per la gestione dei rifugi sanitari pubblici, nonche' per il censimento e la gestione delle colonie feline, e' indicata nella sottostante tabella:

    ===================================================================== a) custodia e mantenimento giornaliero per cane di piccola |

    taglia, fino a 10 kg di peso, e per gatto |Euro 3,50 ===================================================================== b) custodia e mantenimento giornaliero per ogni cane di | media e grossa taglia |Euro 4,50 --------------------------------------------------------------------- c) custodia e mantenimento giornaliero per cane di piccola | taglia, tino a 10 kg. di peso, e per gatto nei rifugi | sanitari pubblici |Euro 3,50 --------------------------------------------------------------------- d) custodia e mantenimento giornaliero per ogni cane di | media e grossa taglia nei rifugi sanitari pubblici |Euro 3,50 --------------------------------------------------------------------- e) censimento e gestione giornaliera colonie feline in | liberta' a capo |Euro 2,00

    Art. 4.

    Spese a carico dei proprietari per la custodia degli animali

  8. Ai sensi dell'Art. 14, comma 6, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 sono indicate nella sottostante tabella le spese a carico del proprietario per la custodia e il mantenimento degli animali custoditi nel rifugio sanitario.

  9. Sono esenti dal pagamento delle spese i proprietari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che sono titolari di pensione sociale.

    =====================================================================

    Accalappiamento |Euro 50,00 ===================================================================== Visita clinica all'atto dell'introduzione del cane con | stesura cartella clinica |Euro 20,00 --------------------------------------------------------------------- Custodia e mantenimento giornaliero per cane di piccola | taglia, fino a 10 kg di peso |Euro 3,50 --------------------------------------------------------------------- Custodia e mantenimento giornaliero per ogni cane di media| e grossa taglia |Euro 4,50 --------------------------------------------------------------------- Spese di segreteria |Euro 5,00

  10. Per ogni altra terapia specialistica che si rendesse necessaria in relazione all'eta' ed alle condizioni fisiche dell'animale e che sara' praticata secondo le prescrizioni del medico veterinario competente, dovranno essere applicate le tariffe minime previste dal tariffario dell'Ordine dei medici veterinari della provincia.

  11. Sulla scheda clinica dell'animale, pertanto, dovra' essere riportato l'importo della tariffa applicata per l'esecuzione della terapia necessaria.

  12. Al proprietario del cane ritrovato e restituito viene applicata la tariffa giornaliera per la permanenza al rifugio.

  13. L'importo totale delle spese sostenute dal gestore sara' comunicato al comune per permettere il preventivo rimborso della somma, comprensiva della eventuale sanzione, da parte del proprietario dell'animale che, all'atto del ritiro dello stesso, presentera' copia della ricevuta di pagamento.

    Art. 5.

    Requisiti delle strutture pubbliche e private

  14. I requisiti strutturali, gestionali nonche' le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni dei rifugi sanitari pubblici e privati e dei rifugi per il ricovero pubblici e privati sono quelli individuati nell'allegato I.

  15. Al fine di garantire condizioni di benessere adeguate alla specie sono individuati nell'allegato II i requisiti minimi che debbono possedere i rifugi esistenti per il ricovero di cani e gatti.

    Art. 6.

    Controllo della popolazione canina e felina

  16. Al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi sanitari e di quelli per il ricovero, i comuni, d'intesa con i servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali e le associazioni protezionistiche e animaliste iscritte all'albo regionale, stipulano protocolli d'intesa che prevedono la sterilizzazione dei cani vaganti e delle colonie feline secondo il protocollo operativo di cui all'allegato VI.

  17. Gli interventi di sterilizzazione sui cani adottati sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di cui all'Art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 o presso i rifugi sanitari pubblici, se richiesti entro trenta giorni dall'affido.

  18. Gli interventi di sterilizzazione sui cani di proprieta' iscritti all'anagrafe e sui gatti di proprieta', sono effettuati da medici veterinari liberi professionisti con spese a carico del proprietario o detentore in base alle tariffe minime individuate dal tariffario dell'Ordine provinciale dei medici veterinari.

  19. Sono esenti dal pagamento delle spese per gli interventi di sterilizzazione i proprietari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che sono titolari di pensione sociale.

  20. Gli interventi di sterilizzazione sui gatti, i cui proprietari non sono piu' in condizione di provvedere al loro mantenimento, affidati dal sindaco alle associazioni protezionistiche o animaliste, sono effettuati gratuitamente a cura dei servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di cui all'Art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e presso i rifugi sanitari pubblici.

    Art. 7.

    Autorizzazione dei medici veterinari liberi professionisti

  21. Ai fini dell'autorizzazione, di cui all'Art. 5, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, i medici veterinari liberi professionisti presentano apposita richiesta di autorizzazione di cui all'Allegato VII al direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria locale ove prevalentemente il medico veterinario libero professionista esplica la sua attivita'.

  22. L'autorizzazione di cui all'allegato VIII consente di effettuare le operazioni di anagrafe e di aggiornamento dell'Anagrafe canina informatizzata, di operare su tutto il territorio di competenza dell'Azienda unita' sanitaria locale ed e' subordinata all'impegno...

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