Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Violazioni del limite di velocita' - Rilevamento mediante apparecchiature elettroniche - Omessa previsione di verifiche periodiche di funzionalita' - Denunciata irragionevole disuguaglianza rispetto agli strumenti di misura nelle transazioni commerciali, nonche' ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 19 settembre 2006 dal giudice di pace di Dolo nel procedimento civile vertente tra Mischiatti Antonio ed il Prefetto di Venezia, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

  1. - Il giudice di pace di Dolo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalita' (taratura)".

    Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell'opposizione proposta avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale, relativo alla violazione dell'art. 142, commi 1 e 9, del medesimo codice della strada; infrazione accertata a mezzo di apposito apparecchio elettronico di rilevamento della velocita' (telelaser), dotato di fotocamera digitale, regolarmente omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Aggiunge che il ricorrente ha dedotto l'illegittimita' dell'accertamento in mancanza della taratura periodica del telelaser, prescritta dalla norma internazione UNI 30012, e che, in subordine, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45 suddetto nella parte in cui non prevede verifiche periodiche di detto apparecchio.

    In punto di rilevanza, il giudice a quo sostiene che dalla decisione della questione di costituzionalita' dipende la legittimita' o meno dell'accertamento e delle conseguenti sanzioni, atteso che la normativa vigente non prevede la necessita' della taratura degli strumenti di rilevazione della velocita'. Infatti, secondo il giudice - il quale riferisce che dello stesso avviso e' il Ministero delle attivita' produttive - la verifica metrologica periodica presso i centri di taratura...

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