Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato commessi dal datore di lavoro - Azione di regresso da parte dell'INAIL - Sottoposizione al termine di decadenza triennale in ipotesi di procedimento penale concluso con sentenza di patteggiament...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza del 3 gennaio 2006 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Gian Carlo Carini, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato Andrea Rossi per l'I.N.A.I.L. e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso in via di regresso, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro un datore di lavoro, il Tribunale di Piacenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, "in relazione all'art. 444 c.p.p.";

che il rimettente deduce che la norma censurata contiene due distinti precetti: la prima parte (secondo cui "il giudizio di cui all'art. 11 non puo' istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo") configura infatti un'ipotesi di decadenza dall'azione e disciplina il caso in cui, mancando un accertamento del fatto reato in sede penale, l'INAIL chieda al giudice civile di accertare l'esistenza del fatto medesimo e la responsabilita' del datore di lavoro; la seconda parte (secondo la quale "l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale e' divenuta irrevocabile") prevede invece un'ipotesi di prescrizione che si applica quando in sede penale sia stata pronunciata una sentenza penale di condanna;

che, ad avviso del Tribunale di Piacenza, la...

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