DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1 - Regolamento regionale recante: «Requisiti e modalita' per l'attivita' di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonche' requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 16 marzo 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 17 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-1662 del 7 marzo 2011;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo) definisce i requisiti e le modalita' per svolgere l'attivita' di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonche' i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al funzionamento di tali strutture nel rispetto dell'ordinamento normativo comunitario, nazionale, regionale e locale vigente in materia.

Art. 2

Requisiti per svolgere l'attivita' di gestione dei rifugi alpini ed escursionistici 1. Il gestore di un rifugio alpino od escursionistico, oltre a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 8/2010, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. conoscenze ambientali della zona e del territorio di riferimento, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;

  2. capacita' di assistenza sanitaria in caso di primo soccorso, con riferimento anche alle specificita' del soccorso in ambiente alpino.

    1. In caso di gestione indiretta del rifugio, il gestore e', altresi', individuato, sulla base di:

  3. titoli di qualificazione che possano valorizzare le funzioni di gestione della struttura;

  4. qualita' del piano di iniziative rivolto ai clienti per promuovere, integrare e valorizzare l'offerta turistica della struttura;

  5. conoscenza della lingua francese o inglese o tedesca quale requisito preferenziale.

    Art. 3

    Obblighi di gestione 1. La gestione di un rifugio alpino o escursionistico comporta i seguenti adempimenti:

  6. apertura della struttura secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 8/2010;

  7. manutenzione dell'immobile e delle attrezzature affidate in uso;

  8. costante revisione dei mezzi antincendio in dotazione;

  9. mantenimento delle buone condizioni igienico-sanitarie del complesso, nonche' della pulizia degli spazi ad esso adiacenti;

  10. adozione di ogni possibile misura atta alla riduzione della produzione dei rifiuti con particolare riferimento agli imballaggi e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT